Cassazione Civile, Ordinanza n. 19253/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria)
La controversia
La controversia nasce da alcune borse di studio universitarie riconosciute alla studentessa per gli anni 2010-2013 sulla base di requisiti di merito e di reddito. Il consorzio, ritenendo insussistenti i presupposti per il beneficio e chiedendo la restituzione di quanto erogato, aveva emesso un provvedimento di revoca. La beneficiaria aveva agito per ottenere l’accertamento della veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso alle agevolazioni e, quindi, per escludere la fondatezza delle pretese restitutorie. Il ricorso per cassazione del consorzio era articolato in quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la materia rientrasse nella giurisdizione amministrativa; 2) violazione della disciplina sulla disapplicazione degli atti amministrativi, assumendo che la determina di revoca fosse un atto particolare e personale non disapplicabile; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe trascurato il valore probatorio delle certificazioni anagrafiche e dello stato di famiglia; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, poiché il consorzio si sarebbe limitato a fare affidamento su documenti rilasciati dal Comune e non avrebbe dovuto essere condannato alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la domanda della studentessa non mirava all’annullamento del provvedimento amministrativo, ma all’accertamento dell’insussistenza dell’indebita percezione delle borse di studio; in tale ambito, trattandosi di attività vincolata di verifica dei requisiti di merito e reddito, la posizione azionata è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario, con conseguente possibilità di disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo. Ha poi dichiarato il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, ribadendo che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di riesame del materiale probatorio e che le certificazioni anagrafiche hanno valore presuntivo, non di prova legale. Ha infine respinto anche il quarto motivo, osservando che non vi era violazione del principio di causalità nella regolazione delle spese. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per sostenere la giurisdizione amministrativa; la Corte ha invece ricondotto la controversia alla giurisdizione ordinaria perché la situazione soggettiva azionata era un diritto soggettivo e l’attività dell’ente era vincolata.
art. 4 dell'allegato E L. 20 marzo 1865, n. 2248
La Corte ne ha confermato la portata nel senso che il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo quando esso incide su un diritto soggettivo, senza però revocare o modificare l’atto in via diretta.
La loro violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non consente di contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto non era ravvisabile una deroga per il solo fatto che il consorzio avesse fatto affidamento su certificazioni amministrative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Richiamato solo indirettamente nella logica dell’onere probatorio; la decisione valorizza la necessità di dimostrare l’effettiva composizione del nucleo familiare e la non decisività delle certificazioni anagrafiche.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a borse di studio o altre provvidenze pubbliche concesse a fronte della verifica di requisiti predeterminati, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la domanda mira all’accertamento del diritto del privato e l’amministrazione svolge una verifica vincolata, senza margini di discrezionalità.
- Il giudice ordinario, accertata l’illegittimità del provvedimento amministrativo incidentemente rilevante, può disapplicarlo ai fini della decisione, senza che ciò integri un annullamento o una revoca dell’atto.
- Le certificazioni anagrafiche e lo stato di famiglia non hanno valore di prova legale assoluta: il giudice può valutarne liberamente la portata e accertare la reale composizione del nucleo familiare sulla base dell’insieme delle risultanze istruttorie.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, su prove acquisite fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non basta contestare la ricostruzione del fatto.
- In tema di spese di lite, non è di per sé decisivo che una parte abbia agito confidando in certificazioni o atti di terzi: rileva la soccombenza, salvo i casi in cui la legge consenta una diversa regolazione.
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- ricorrente
- consorzio pubblico interuniversitario in liquidazione, ente gestore degli interventi per il diritto allo studio universitario
- resistente
- studentessa beneficiaria di borse di studio, controricorrente nel giudizio di legittimità
- ruolo_ricorrente
- ente pubblico
- ruolo_resistente
- beneficiaria
- motivo
- La controversia nasce da alcune borse di studio universitarie riconosciute alla studentessa per gli anni 2010-2013 sulla base di requisiti di merito e di reddito. Il consorzio, ritenendo insussistenti i presupposti per il beneficio e chiedendo la restituzione di quanto erogato, aveva emesso un provvedimento di revoca. La beneficiaria aveva agito per ottenere l’accertamento della veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso alle agevolazioni e, quindi, per escludere la fondatezza delle pretese restitutorie. Il ricorso per cassazione del consorzio era articolato in quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la materia rientrasse nella giurisdizione amministrativa; 2) violazione della disciplina sulla disapplicazione degli atti amministrativi, assumendo che la determina di revoca fosse un atto particolare e personale non disapplicabile; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe trascurato il valore probatorio delle certificazioni anagrafiche e dello stato di famiglia; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, poiché il consorzio si sarebbe limitato a fare affidamento su documenti rilasciati dal Comune e non avrebbe dovuto essere condannato alle spese.
- risultato
- La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la domanda della studentessa non mirava all’annullamento del provvedimento amministrativo, ma all’accertamento dell’insussistenza dell’indebita percezione delle borse di studio; in tale ambito, trattandosi di attività vincolata di verifica dei requisiti di merito e reddito, la posizione azionata è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario, con conseguente possibilità di disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo. Ha poi dichiarato il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, ribadendo che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di riesame del materiale probatorio e che le certificazioni anagrafiche hanno valore presuntivo, non di prova legale. Ha infine respinto anche il quarto motivo, osservando che non vi era violazione del principio di causalità nella regolazione delle spese. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
- esito
- rigetto
- vincitore
- resistente
- normative_citate
- [{"nome":"art. 7 D.Lgs. 104/2010","quote":"","interpretazione":"Il ricorrente lo invocava per sostenere la giurisdizione amministrativa; la Corte ha invece ricondotto la controversia alla giurisdizione ordinaria perché la situazione soggettiva azionata era un diritto soggettivo e l’attività dell’ente era vincolata."},{"nome":"art. 4 dell'allegato E L. 20 marzo 1865, n. 2248","quote":"","interpretazione":"La Corte ne ha confermato la portata nel senso che il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo quando esso incide su un diritto soggettivo, senza però revocare o modificare l’atto in via diretta."},{"nome":"artt. 115 e 116 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"La loro violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non consente di contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie."},{"nome":"artt. 91 e 92 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto non era ravvisabile una deroga per il solo fatto che il consorzio avesse fatto affidamento su certificazioni amministrative."},{"nome":"art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002","quote":"","interpretazione":"È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto."},{"nome":"art. 2697 c.c.","quote":"","interpretazione":"Richiamato solo indirettamente nella logica dell’onere probatorio; la decisione valorizza la necessità di dimostrare l’effettiva composizione del nucleo familiare e la non decisività delle certificazioni anagrafiche."}]
- interpretazioni_generalizzate
- ["Nelle controversie relative a borse di studio o altre provvidenze pubbliche concesse a fronte della verifica di requisiti predeterminati, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la domanda mira all’accertamento del diritto del privato e l’amministrazione svolge una verifica vincolata, senza margini di discrezionalità.","Il giudice ordinario, accertata l’illegittimità del provvedimento amministrativo incidentemente rilevante, può disapplicarlo ai fini della decisione, senza che ciò integri un annullamento o una revoca dell’atto.","Le certificazioni anagrafiche e lo stato di famiglia non hanno valore di prova legale assoluta: il giudice può valutarne liberamente la portata e accertare la reale composizione del nucleo familiare sulla base dell’insieme delle risultanze istruttorie.","La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, su prove acquisite fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non basta contestare la ricostruzione del fatto.","In tema di spese di lite, non è di per sé decisivo che una parte abbia agito confidando in certificazioni o atti di terzi: rileva la soccombenza, salvo i casi in cui la legge consenta una diversa regolazione."]
- rami
- ["Processo civile"]
- materie
- ["Giurisdizione","Prove","Spese di lite"]
- sottomaterie
- []
- istituti_giuridici
- ["Onere della prova"]
Come è indicizzato
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