Cassazione Civile, Ordinanza n. 19248/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società concessionaria contro la richiesta del consorzio di ottenere gli interessi maturati dal 27 novembre 1997 sulle somme dovute quale corrispettivo di interventi eseguiti nell'ambito del titolo VIII della l. n. 219 del 1981, relativi alla ricostruzione nelle aree campane colpite dagli eventi sismici del 1980-1981. Le somme erano state in precedenza riconosciute da una sentenza del Tribunale di Roma fondata su un lodo arbitrale dichiarato esecutivo, ma il lodo era poi stato annullato dalla Corte d'appello di Napoli, con successivo recupero delle somme da parte del commissario straordinario nel 2007. La società ricorrente deduce in Cassazione due motivi: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita mancata motivazione o omesso esame da parte della Corte d'appello sulla questione decisiva della maturazione degli interessi nel periodo in cui le somme erano nella disponibilità del consorzio e poi recuperate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che le somme a titolo di interessi erano state incassate e trattenute dal consorzio in forza del lodo poi annullato e solo dopo recuperate. La Corte d'appello, però, aveva ritenuto il terzo motivo di appello generico e non conforme all'art. 342 c.p.c., rilevando anche che il richiamo al principio di diritto delle Sezioni Unite n. 9653 del 2001 era inconferente rispetto alla censura proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in parte inammissibili perché non agganciavano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e in parte infondate, poiché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la questione, ma aveva qualificato il motivo di appello come generico e non rispettoso dell'onere di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c. La censura in Cassazione avrebbe dovuto investire tale autonoma ratio, mentre invece si era limitata a prospettare un vizio di motivazione apparente e omesso esame del fatto. È stata quindi confermata la condanna alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La censura di nullità per difetto di motivazione non è fondata quando il giudice d'appello ha comunque preso in considerazione la questione e ha espresso una ratio decidendi intelligibile.
L'appello deve contenere censure specifiche e non generiche; se il motivo è ritenuto generico e non conforme al requisito di specificità, tale autonoma ratio deve essere espressamente impugnata in cassazione.
È richiamato solo per completezza nel precedente delle Sezioni Unite sul tema dell'anatocismo, ma la Corte precisa che quel principio non era decisivo rispetto alla doglianza proposta.
art. 1224, secondo comma, c.c.
È menzionato nel richiamo al precedente delle Sezioni Unite sugli interessi, ma non costituisce la ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito si fonda sulla genericità del motivo di appello e sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente dedotto se il giudice di merito il fatto lo ha considerato, ma ha respinto la censura per difetto di specificità o per irrilevanza rispetto alla questione effettivamente devoluta.
- Il vizio di motivazione apparente non è configurabile quando la sentenza esamini la questione e renda comprensibile la ragione del rigetto, anche se la parte la ritenga giuridicamente errata.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali astrattamente pertinenti non basta se il motivo di impugnazione non attacca la concreta ragione di inammissibilità o di rigetto posta a base della decisione di merito.
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