Cassazione Civile, Ordinanza n. 19237/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un ingegnere aveva citato la società concessionaria chiedendo il pagamento del compenso per attività di collaudo statico, in corso d’opera e definitivo, svolte nell’ambito dei lavori di costruzione di una strada di collegamento. La società aveva contestato la domanda, deducendo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le prestazioni rese prima della trasformazione dell’ente in ente pubblico economico, e nel merito l’insussistenza o l’erronea quantificazione del credito. In appello la società aveva riproposto la questione di giurisdizione e aveva contestato la liquidazione del compenso, sostenendo che il quantum dovesse essere determinato secondo le deleghe di collaudo e non secondo le tariffe professionali. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione delle norme sulla giurisdizione, assumendo che per l’attività antecedente alla trasformazione dell’ente la controversia dovesse radicarsi davanti al giudice amministrativo, oltre alla violazione dell’art. 2233 c.c.; con il secondo si è censurata la ritenuta inammissibilità del motivo d’appello ex art. 342 c.p.c. e si sono invocati i criteri ermeneutici contrattuali e l’onere della prova, sostenendo che il compenso fosse pattuito nelle deleghe di collaudo e che non dovessero applicarsi le tariffe professionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse in modo specifico una autonoma ratio decidendi della sentenza d’appello, ossia la declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame per mancata specificazione delle attività svolte nel periodo anteriore alla trasformazione dell’ente e del conseguente margine di riduzione del compenso. Ha inoltre osservato che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza, perché non riportava adeguatamente il contenuto del motivo d’appello né l’atto di accettazione delle condizioni di compenso invocato come base di un accordo pattizio. La Corte ha anche ribadito che l’art. 2233 c.c. prevede una gerarchia dei criteri di liquidazione del compenso del professionista, ma ha escluso che in concreto fosse stato dimostrato in modo autosufficiente un accordo derogatorio rispetto ai criteri legali. Non essendosi costituiti gli intimati, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
è stato richiamato per denunciare la violazione delle norme sulla giurisdizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo
il motivo di appello deve essere specifico e riferito alla decisione impugnata; la mancata specificità comporta inammissibilità
regola la liquidazione del compenso del prestatore d'opera intellettuale secondo una scala preferenziale che privilegia l'accordo delle parti rispetto ai criteri sussidiari
richiamato come criterio di interpretazione contrattuale
richiamato come criterio di interpretazione contrattuale
richiamato come criterio di interpretazione contrattuale
richiamato in tema di onere della prova
art. 1 L. n. 432 del 4 luglio 1994
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo per controversie riferite a periodo anteriore alla trasformazione dell'ente
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 143 del 26 febbraio 1994
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto
richiamati in relazione al compenso del collaudatore e ai criteri di liquidazione della prestazione professionale
art. 91 e ss. R.D. n. 350/1895
richiamato come disciplina invocata in tema di compenso del collaudatore
art. 210 d.P.R. n. 554/1999
richiamato come disposizione regolamentare invocata per la liquidazione dei compensi ai collaudatori
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
il ricorrente deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti e dei motivi rilevanti, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se una ratio autonoma resta incensurata, il motivo è inammissibile.
- La denuncia di violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede che il ricorrente riproduca nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, il contenuto dei motivi di appello ritenuti generici, così da consentire il controllo di legittimità.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che siano indicati e, ove necessario, riportati gli atti e i documenti su cui la censura si fonda; il giudice di legittimità non può ricercarli autonomamente nel fascicolo.
- Per la determinazione del compenso del prestatore d’opera intellettuale, l’art. 2233 c.c. attribuisce priorità all’accordo delle parti; i criteri sussidiari delle tariffe professionali e della decisione giudiziale operano solo in mancanza di un patto specifico.
- Chi invoca in cassazione un accordo derogatorio sui criteri legali di liquidazione del compenso deve dimostrarne in modo puntuale l’esistenza e il contenuto, non essendo sufficiente una mera allegazione difensiva o il richiamo generico a deleghe o incarichi.
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