Cassazione Civile, Ordinanza n. 19239/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato per la costruzione di un palazzo dello sport. L'appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di revisione prezzi e interessi moratori, fondando la pretesa su una delibera di giunta comunale che aveva riconosciuto la revisione prezzi e su un successivo annullamento giurisdizionale della revoca di tale delibera. Il comune proponeva opposizione al decreto, contestando tra l'altro la giurisdizione del giudice ordinario. Dopo una precedente cassazione con rinvio delle Sezioni Unite, la causa tornava alla Corte d'appello, che riteneva nulla la delibera comunale perché priva di attestazione della copertura finanziaria e non espressamente condizionata al reperimento di tale copertura, oltre a escludere che vi fosse una convenzione idonea a rendere valida la condizione. Nel ricorso per cassazione l'appaltatrice deduceva: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 112 e 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite, inserendo impropriamente la parola 'solo'; 2) violazione delle norme ermeneutiche e della disciplina sulla revisione prezzi, lamentando che la delibera fosse stata male interpretata e che il rinvio al reperimento dei fondi equivalga a una condizione; 3) violazione di norme sulla promessa di pagamento e sulla revisione prezzi negli appalti pubblici, sostenendo che la delibera integrasse una fonte autonoma di obbligazione o quantomeno una ricognizione di debito valida, e che la copertura finanziaria dovesse riguardare il rapporto fondamentale e non la delibera stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi ruotassero entrambi attorno a questioni di interpretazione, sia del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella precedente fase rescindente, sia della delibera comunale n. 302/1994. Ha affermato che il ricorrente non aveva riprodotto integralmente il testo della delibera, in violazione dell'onere di specificità e autosufficienza, e che comunque la lettura offerta dalla Corte d'appello era plausibile, logicamente congrua e immune da violazioni dei canoni ermeneutici. Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che la delibera non poteva costituire una fonte autonoma di obbligazione e che, quale promessa di pagamento o ricognizione di debito, risultava inefficace per mancanza dell'attestazione di copertura finanziaria; inoltre ha ritenuto corretta la conclusione sulla nullità della delibera perché non espressamente condizionata al reperimento della copertura finanziaria in una convenzione con il destinatario dell'impegno. Conseguentemente ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo e condannato la società ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
indicato quale base del ricorso monitorio originario per ottenere il pagamento delle somme pretese
la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata
invocato per dedurre la violazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite; la Corte ha escluso che il giudice di rinvio se ne fosse discostato
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità del procedimento e violazione del decisum rescindente
art. 366, 1° co., nn. 4 e 6, c.p.c.
l'onere di specificità e autosufficienza impone di riprodurre nel ricorso il contenuto dell'atto amministrativo richiamato almeno nei passaggi rilevanti
i canoni ermeneutici del contratto sono stati ritenuti applicabili, nei limiti compatibili, anche all'interpretazione della decisione rescindente e dell'atto amministrativo non normativo
invocato per l'interpretazione sistematica dell'atto amministrativo e del principio di diritto
invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto dirimente
invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto dirimente
invocato per sostenere la natura condizionata del pagamento
richiamato in relazione all'interpretazione degli atti amministrativi secondo buona fede e certezza dei rapporti
citato dalla ricorrente, ma non centrale nella decisione
la promessa di pagamento o ricognizione di debito vale come presunzione del rapporto fondamentale, ma per gli atti della P.A. richiede il rispetto dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano validità ed efficacia
artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962
richiamati come base normativa della pretesa di revisione prezzi negli appalti pubblici
art. 23, 4° co., d.l. n. 66/1989
richiamato dalla ricorrente in tema di spesa pubblica e copertura finanziaria
art. 55, 5° co., l. n. 142/1990
richiamato dalla ricorrente in tema di copertura finanziaria degli impegni dell'ente locale
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1 preleggi
richiamato per escludere l'applicazione dei criteri letterali e sistematici propri dell'interpretazione della legge all'interpretazione del principio di diritto della sentenza rescindente
Massime di principio
- L'interpretazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione nel giudizio di rinvio va compiuta con criteri ermeneutici di tipo logico-sistematico, rapportati all'intera motivazione della decisione rescindente, e non con i criteri dell'interpretazione della legge.
- La denuncia di violazione del decisum rescindente è inammissibile o comunque infondata se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura plausibile senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e i passaggi della motivazione censurati.
- L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici compatibili o per motivazione apparente, insufficiente o logicamente contraddittoria.
- La promessa di pagamento o ricognizione di debito può operare anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua efficacia resta subordinata al rispetto dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità, inclusa l'attestazione della copertura finanziaria quando prescritta.
- Nel ricorso per cassazione fondato sull'erronea interpretazione di un atto richiamato o trascritto solo per relationem, il ricorrente deve soddisfare l'onere di specificità e autosufficienza riportando il contenuto rilevante dell'atto stesso; in difetto, la censura è esposta a rigetto.
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