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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19235/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cointestatario)

La controversia

La controversia nasce dalla riscossione di buoni fruttiferi postali cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, originariamente intestati a due coniugi e a un figlio interdetto. Dopo il decesso della cointestataria e a fronte dell'incapacità dell'altro cointestatario, un terzo soggetto ha riscosso i buoni, secondo la ricostruzione del giudice di merito senza averne titolo. Il tutore del cointestatario incapace ha agito chiedendo la restituzione della metà delle somme riscosse e, in subordine, di altre quote, oltre accessori. Il Tribunale ha condannato in solido il riscossore e Poste Italiane; la Corte d'appello ha qualificato i buoni come documenti di legittimazione, ha ritenuto illegittima la riscossione da parte del convenuto e ha accolto anche la domanda di interessi e rivalutazione. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: violazione delle regole sull'onere della prova e sull'art. 2043 c.c., sostenendo che mancassero prova del dolo, dell'elemento oggettivo dell'illecito e della destinazione indebita delle somme, che sarebbero state usate per spese della madre; erronea applicazione delle norme successorie sulla riduzione, tema però estraneo al giudizio; omesso esame di fatti decisivi; e vizi sulle spese di lite. Poste Italiane ha proposto ricorso incidentale contro la declaratoria di inammissibilità del proprio appello, sostenendo di avere specificamente censurato la sentenza di primo grado e di poter invocare l'art. 2041 c.c. in manleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure del ricorrente principale fossero in gran parte fattuali e costruite su una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accertata in appello; ha ribadito che, nei buoni postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell'intera somma, ma chi abbia materialmente riscosso i titoli senza esservi legittimato non può trattenere la quota spettante all'altro cointestatario né destinarla unilateralmente al sostentamento di terzi senza consenso. Ha inoltre escluso la pertinenza della doglianza sulla reintegrazione della legittima, perché del tutto estranea al thema decidendum, e ha giudicato generiche e inammissibili le critiche sulle spese. Quanto al ricorso incidentale, ha confermato che l'appello di Poste era inammissibile perché introduceva per la prima volta il tema dell'azione generale di arricchimento senza causa, non trattato in primo grado, sicché la censura non colpiva la ratio decidendi. Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore del tutelato, con compensazione delle spese tra loro e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2002 c.c.

    I buoni fruttiferi postali cointestati sono qualificati come documenti di legittimazione; tale qualificazione incide sulle modalità di trasferimento e rimborso.

  • d.P.R. n. 156/1973

    La disciplina richiamata è esclusa come base per il rimborso per delega dei buoni fruttiferi postali cointestati.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come titolo aquiliano della pretesa; la Corte osserva che le censure sul dolo e sull'illecito non colgono la ratio decidendi e presuppongono una ricostruzione fattuale diversa.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento senza causa è stata ritenuta estranea al giudizio di primo grado, sicché il suo richiamo in appello introduceva un tema nuovo e non consentito.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sull'onere della prova sono state respinte perché basate su una diversa versione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito.

  • art. 2734 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della destinazione delle somme, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o comunque non decisiva.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Evocati per contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito, ma le doglianze sono state reputate fattuali e non scrutinabili in cassazione.

  • artt. 554, 556, 557, 559, 769 e 809 c.c.

    Richiamati nel quinto motivo, ma la Corte li ha giudicati inconferenti perché la reintegrazione della quota di legittima non era stata azionata nel giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita ultrapetizione o omissione, ma la censura è stata respinta perché diretta a contestare ancora una volta il mancato accertamento della destinazione delle somme.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che l'appello di Poste fosse inammissibile non per difetto meramente formale di specificità, ma perché introduceva un tema nuovo rispetto al primo grado.

  • art. 343 c.p.c.

    Evocato nel ricorso incidentale insieme all'art. 342 c.p.c. per sostenere l'ammissibilità dell'appello; la censura non ha colto la ratio decidendi.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale, senza incidere sulla ragione dell'inammissibilità dell'appello statuita dalla Corte territoriale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese sono state regolate con condanna del soccombente e compensazione tra le altre parti; il sindacato di legittimità sulla compensazione è limitato alla verifica dell'assenza di ragioni illogiche o erronee.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state in larga parte qualificate come meramente fattuali, generiche o non autosufficienti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale.

Massime di principio

  • Nei buoni fruttiferi postali cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite è legittimato a chiedere il rimborso dell'intero, ma chi incassi le somme senza esservi legittimato non può trattenere la quota spettante all'altro cointestatario.
  • La contestazione in cassazione che presupponga una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Le censure per violazione dell'onere della prova devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha fondato la decisione su una certa qualificazione del rapporto e su un accertamento fattuale, la doglianza che prospetti elementi psicologici o destinazioni del denaro non esaminati specificamente può risultare eccentrica.
  • In cassazione non è scrutinabile la deduzione di un tema giuridico del tutto nuovo rispetto a quello trattato nei gradi di merito; l'appello che introduca per la prima volta un diverso titolo di difesa o di manleva può essere dichiarato inammissibile.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato a verificare che la decisione non sia sorretta da ragioni illogiche o erronee; una doglianza generica e priva di specifica indicazione del pregiudizio difensivo non è idonea a scalfire la statuizione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

Testo integrale

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