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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24771/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2007, con recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati e di costi ritenuti indeducibili. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR del Lazio aveva invece accolto l’impugnazione dell’Ufficio, ritenendo legittimi: la pretesa impositiva fondata anche sui dati OMI; il disconoscimento di sopravvenienze passive; l’indeducibilità di costi per progettazione per difetto di prova documentale; l’omessa fatturazione di somme versate prima del rogito come acconti IVA; e altri costi non di competenza. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) giudicato interno e carenza di specificità dell’appello dell’Ufficio; 2) violazione delle norme sul contraddittorio/avviso di trattazione dell’udienza; 3) erronea attribuzione ai dati OMI di valore di prova legale assoluta e violazione delle regole sulle presunzioni; 4) errata esclusione della deducibilità di sopravvenienze passive per violazione del TUIR; 5) errata esclusione dei costi di progettazione per asserita mancanza di disconoscimento formale delle copie documentali; 6) omessa motivazione sulla qualificazione delle somme versate dagli acquirenti come acconti, anziché come caparre confirmatorie, con conseguente assoggettamento a IVA. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, quarto e quinto motivo per difetto di specificità/autosufficienza o perché diretti a una rivalutazione del merito; ha ritenuto fondati il terzo motivo, perché i dati OMI non possono costituire da soli una presunzione legale assoluta e occorre verificare la presenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; e il sesto motivo, perché la CTR non ha motivato sul perché le somme fossero acconti e non caparre confirmatorie. La sentenza di appello è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il sesto motivo del ricorso, dichiarando inammissibili gli altri quattro. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio limitatamente ai capi travolti dall’accoglimento e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame. In particolare, la cassazione è fondata sul rilievo che: i dati OMI non bastano da soli a sorreggere l’accertamento induttivo senza verifica di ulteriori elementi presuntivi; e la motivazione della CTR sulla qualificazione delle somme versate prima del rogito come acconti è meramente apparente, poiché non confronta le deduzioni della contribuente sulla loro natura di caparre confirmatorie. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la deduzione del giudicato interno; la Corte precisa che il giudicato interno non si forma sul mero fatto ma su una statuizione minima della sentenza composta da fatto, norma ed effetto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di giudicato interno e definitività della decisione non impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale del sindacato di legittimità invocata per i vizi di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    La Corte afferma che il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’appello tributario deve contenere motivi specifici, ma la riproposizione delle ragioni dell’atto impositivo può bastare se il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le censure emergono inequivocamente dall’atto nel suo complesso.

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per la mancata comunicazione dell’udienza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Dopo la modifica del 2009, non opera più la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale; l’accertamento può fondarsi solo su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA, come per le imposte dirette, è richiamato il mutato assetto che esclude la presunzione legale fondata sul valore normale.

  • art. 24, comma 5, l. n. 88 del 2009

    Ha modificato la disciplina fiscale ripristinando il regime anteriore al 2006 e sopprimendo la presunzione legale introdotta nel 2006, con effetto retroattivo per adeguamento al diritto UE.

  • art. 35 d.l. n. 223 del 2006

    Disposizione poi eliminata, che aveva introdotto la presunzione legale sul valore normale.

  • art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla CTR per negare la deducibilità di una sopravvenienza passiva per mancata regolarizzazione entro il termine perentorio.

  • art. 101, comma 4, TUIR

    Invocato per la deducibilità delle sopravvenienze passive; il motivo è stato però dichiarato inammissibile.

  • art. 109, comma 1, TUIR

    Invocato per il principio di competenza nella deduzione dei costi e delle sopravvenienze; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2712 c.c.

    Invocato in relazione alla prova rappresentata da copie/documenti contabili; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro del dovere motivazionale della sentenza tributaria; la Corte rileva una motivazione apparente sul punto degli acconti/caparre.

  • art. 132, comma 3, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della CTR deve superare il minimo costituzionale; sul punto delle somme versate prima del rogito la motivazione è stata ritenuta apparente.

  • art. 369 c.p.c.

    Non espressamente citato nel testo come norma applicata, ma il ragionamento sulla specificità/autosufficienza implica la necessità di localizzare e trascrivere gli atti e documenti rilevanti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce un vizio processuale o una violazione che richieda l’esame diretto degli atti deve comunque rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, trascrivendo o localizzando in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti.
  • Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: la riproposizione delle ragioni già spese a fondamento dell’atto impositivo o della difesa dell’Ufficio può soddisfare l’onere di specificità se dall’atto di gravame, considerato nel complesso, il dissenso sulla decisione di primo grado risulta inequivoco.
  • Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto isolato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; l’impugnazione anche di uno solo degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione.
  • I dati dell’archivio OMI non hanno valore di prova legale assoluta dei maggiori corrispettivi: possono costituire un elemento indiziario, ma l’accertamento deve essere sorretto da ulteriori elementi che, nel loro insieme, integrino presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • In tema di corrispettivi versati prima del rogito, il giudice deve motivare specificamente sulla natura giuridica delle somme, distinguendo tra acconto e caparra confirmatoria, poiché la qualificazione incide sul trattamento IVA e non può essere affermata in modo apodittico.
  • La motivazione è solo apparente quando si limita ad aderire alle conclusioni dell’Amministrazione senza confrontarsi con le allegazioni difensive decisive della parte contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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