Cassazione Civile, Ordinanza n. 34647/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società tre avvisi di accertamento relativi alle annualità 1998, 1999 e 2000, rideterminando maggiori imponibili ai fini IRPEF da imputare ai soci pro quota, nonché ai fini IVA e IRAP in capo alla società. Gli accertamenti traevano origine da verifiche della Guardia di Finanza sulla contabilità sociale, con rinvenimento di documentazione extracontabile, e sull'analisi di conti correnti intestati alla socia accomandataria, dai quali erano emersi versamenti e prelevamenti ritenuti ricavi occulti riconducibili alla società. La CTP aveva annullato gli avvisi per difetto di motivazione, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo corretto l'operato dell'Amministrazione e non contrastato da prova difensiva valida. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulle presunzioni, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la riferibilità dei conti intestati a terzi alla società; 2) omesso esame della questione relativa alla deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati; 3) violazione delle norme sanzionatorie IVA, lamentando che non fosse consentito cumulare la pretesa impositiva con la sanzione. La Corte ha però rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale, un vizio radicale del processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci di società di persone, soggetti necessari nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del reddito sociale e la conseguente imputazione ai soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero processo di merito per mancata partecipazione al giudizio di tutti i soci litisconsorti necessari e per omessa integrazione del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Messina, perché riesaminasse il ricorso introduttivo nel contraddittorio di tutti i soggetti necessari e provvedesse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa delle indagini bancarie e della presunzione di riferibilità delle movimentazioni ai ricavi imponibili
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di presunzioni fiscali e accertamento dei redditi
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge denunciato nei motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come omesso esame di fatti decisivi denunciato nei motivi
art. 41, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in relazione al regime sanzionatorio IVA
art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente in tema di non cumulabilità/limiti delle sanzioni
richiamato quale fondamento dell'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone e della imputazione ai soci
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
interpretato come norma che impone il litisconsorzio necessario nel processo tributario quando l'atto impositivo è unitario e inscindibile
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la possibile riunione dei ricorsi separatamente proposti
richiamato in relazione al principio del contraddittorio vulnerato dalla mancata partecipazione dei litisconsorti necessari
art. 111 Cost., comma 2
richiamato a fondamento costituzionale del contraddittorio nel processo
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo ad accertamenti unitari che riguardano una società di persone e i suoi soci, la controversia è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, salvo che le questioni siano personali di uno solo dei destinatari dell'atto.
- Se il giudizio di primo grado e quello d'appello si svolgono senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci necessari, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando l'accertamento riguarda il reddito di società di persone, l'unitarietà della pretesa comporta l'automatica imputazione dei redditi ai soci e rende inscindibile la posizione della società rispetto a quella dei soci.
- Nel giudizio tributario, la mancanza di partecipazione di tutti i soggetti necessari prevale come questione pregiudiziale rispetto all'esame nel merito dei motivi di ricorso.
- L'invalidità derivante da mancata integrazione del contraddittorio comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito perché rinnovi il giudizio nel corretto contraddittorio.
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