Cassazione Civile, Ordinanza n. 33629/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società beneficiaria di una scissione parziale ha impugnato, fino in Cassazione, una cartella di pagamento emessa per il recupero di Irap e ritenute Irpeg relative all'anno d'imposta 1998, debiti originariamente riferiti alla società scissa. La contribuente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la cartella non fosse stata preceduta da un atto informativo e fosse priva di motivazione; dall'altro la violazione degli artt. 12, 13, 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che la notifica nei suoi confronti fosse tardiva rispetto ai termini decadenziali, perché tempestiva solo nei confronti della società scissa. La CTR aveva respinto l'impugnazione della contribuente, e la società beneficiaria ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che, in caso di scissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione; perciò l'Amministrazione può notificare la cartella senza dover rinnovare l'avviso di accertamento, senza ulteriori atti informativi o speciali oneri motivazionali, e senza che rilevi la pretesa tardività della notifica nei confronti della beneficiaria. La Corte ha inoltre confermato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La Corte esclude che, nel caso di scissione e di debiti tributari anteriori, sia necessario un ulteriore atto informativo prima della cartella nei confronti della beneficiaria.
La Corte nega che la cartella dovesse contenere una motivazione ulteriore rispetto a quella ordinariamente richiesta, una volta che l'accertamento sia stato svolto nei confronti della società scissa.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla riscossione, senza che la Corte ravvisi violazione decisiva.
art. 13 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla riscossione, senza che la Corte ravvisi violazione decisiva.
art. 23 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla riscossione, senza che la Corte ravvisi violazione decisiva.
art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla riscossione, senza che la Corte ravvisi violazione decisiva.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
"il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza"
La notifica nei termini deve riguardare il debitore iscritto a ruolo o il coobbligato; nel caso di scissione, il ruolo formato nei confronti della scissa è riferibile anche alla beneficiaria, per cui non occorre una separata notifica decadenziale alla beneficiaria quando la pretesa si sia già consolidata verso la scissa.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la censura sulla riscossione, senza accoglimento.
art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986
È la norma centrale: per i debiti tributari anteriori alla scissione gli accertamenti e i procedimenti si svolgono nei confronti della società scissa; le società beneficiarie possono solo partecipare e prendere cognizione degli atti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Conferma, per le somme dovute per violazioni tributarie, la solidarietà illimitata delle società partecipanti alla scissione per i periodi anteriori.
Richiamato per evidenziare il diverso regime delle obbligazioni civili rispetto ai debiti tributari.
art. 2506-quater, comma 3, c.c.
Richiamato per evidenziare il diverso regime delle obbligazioni civili rispetto ai debiti tributari.
Norma sul sindacato di legittimità richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di scissione societaria, la società beneficiaria risponde dei debiti tributari anteriori all'operazione in regime di solidarietà illimitata, secondo una disciplina speciale che prevale sui limiti previsti per le obbligazioni civili.
- Per i debiti fiscali maturati prima della scissione, l'Amministrazione può procedere all'accertamento e alla riscossione nei confronti della società scissa e notificare la cartella anche alla beneficiaria senza dover reiterare l'avviso di accertamento o inviare un atto informativo ulteriore.
- La cartella notificata alla società beneficiaria non richiede motivazione aggiuntiva rispetto a quella già correlata alla pretesa tributaria consolidata verso la società scissa, poiché la beneficiaria può conoscere gli atti del procedimento e parteciparvi.
- La pretesa tributaria definitivamente consolidata nei confronti della società scissa si estende alla beneficiaria quale coobbligata ex lege; la notifica della cartella al coobbligato è sufficiente purché rispettosa del termine previsto per il debitore iscritto a ruolo o per il coobbligato verso cui si procede.
- La tutela difensiva della beneficiaria è assicurata dalla possibilità di contestare in sede di opposizione alla cartella il fondamento sostanziale della pretesa impositiva originaria, senza che sia configurabile un beneficio di preventiva escussione della società scissa.
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