Sentenza del 23/05/2019 n. 14026 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
N.P. ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori redditi di 18.106 euro e 21.161 euro mediante l'applicazione degli studi di settore. Il ricorrente sosteneva che l'accertamento fosse illegittimo e che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le proprie giustificazioni, legate a motivi personali e familiari, alla riduzione dell'attività e all'impegno nell'attività agricola. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione e violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi di ricorso, ritenendo corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale. L'applicazione degli studi di settore costituisce una presunzione semplice, che il contribuente può contrastare fornendo elementi concreti e specifici. Nel caso esaminato, le giustificazioni di N.P. sono state considerate generiche e non sufficientemente collegate all'attività imprenditoriale accertata. Inoltre, l'Amministrazione aveva già tenuto conto delle circostanze dedotte, applicando riduzioni ai ricavi presunti. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e sufficiente. Non sono state liquidate spese processuali perché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva. È stato invece disposto il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
Consente l'accertamento basato anche su significative incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività, anche mediante studi di settore.
Disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento tributario e il relativo contraddittorio con il contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Regola le modalità di accertamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, comprese le ipotesi di ricostruzione induttiva o analitica.
Disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice, superabile dal contribuente con prova contraria concreta.
L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10
Riguardano l'obbligo di motivazione degli atti tributari e la tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, ma non permette alla Corte di riesaminare il merito o sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
Art. 111 Cost.
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente, logica e idonea a rendere comprensibile il ragionamento del giudice.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile, se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Gli studi di settore non determinano automaticamente la soccombenza del contribuente, ma costituiscono una presunzione semplice che deve essere discussa nel contraddittorio.
- Per superare un accertamento basato sugli studi di settore non sono sufficienti giustificazioni generiche o riferimenti astratti a difficoltà personali, familiari o economiche: occorrono dati, documenti e spiegazioni specificamente collegati all'attività e agli anni accertati.
- Se l'Amministrazione ha già ridotto i ricavi presunti tenendo conto delle circostanze rappresentate dal contribuente, quest'ultimo deve dimostrare concretamente perché la riduzione applicata sia insufficiente e quale ulteriore incidenza abbiano avuto i fattori dedotti.
- Il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni singolo argomento o documento, purché esponga una motivazione logica, comprensibile e fondata sugli elementi ritenuti decisivi.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia: il controllo riguarda principalmente la correttezza giuridica e l'esistenza di una motivazione non apparente o illogica.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente cali di attività, riduzione dell'uso dei macchinari, impedimenti personali, caratteristiche del mercato e ogni altro fattore anomalo, quantificando il loro concreto effetto sui ricavi.
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