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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 14033 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.M.G. aveva impugnato un estratto di ruolo del 14 febbraio 2013, relativo a crediti per dazi doganali conosciuti durante un giudizio civile, sostenendo di non aver ricevuto la notificazione degli atti impositivi e delle cartelle e contestando la pretesa, anche per prescrizione, nonché l’iscrizione ipotecaria. La C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 5398 del 19 ottobre 2016, aveva respinto il suo appello, confermando il rigetto del ricorso deciso in primo grado; aveva ritenuto che le notifiche fossero state eseguite al domicilio fiscale risultante dai registri anagrafici e che la contestazione relativa a un diverso indirizzo fosse stata introdotta tardivamente. In Cassazione, il contribuente ha dedotto: (1) vizi delle notificazioni e mancata conoscenza degli atti; (2) mancata considerazione della decadenza per tardiva iscrizione a ruolo; (3) mancato esame della decadenza e della prescrizione; (4) violazione delle regole sulle spese processuali. Equitalia ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione e ha proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto confuso e privo dei requisiti di specificità e autosufficienza: il ricorrente non ha ricostruito adeguatamente le difese svolte nei precedenti gradi, né indicato e riportato gli atti e i documenti rilevanti, e ha riproposto questioni di fatto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: la censura di omesso esame non era proponibile contro la sentenza d’appello che aveva confermato quella di primo grado; inoltre, non risultava dimostrato che la decadenza dall’iscrizione a ruolo fosse stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito. Quanto alla prescrizione e alla notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, il ricorrente contestava accertamenti di fatto e non si confrontava con la motivazione della C.T.R., secondo cui non era stata provata una residenza effettiva diversa da quella anagrafica. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la soccombenza giustificava la condanna alle spese e le contestazioni sulla loro liquidazione erano generiche. Il ricorso incidentale tardivo di Equitalia è rimasto assorbito. R.M.G. è stato condannato a rifondere a ciascuna controricorrente 7.900 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e autonomo la vicenda processuale, le domande e le ragioni delle decisioni di merito. Non è compito della Corte ricostruire la controversia raccogliendo elementi dispersi nei motivi.

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In primis, le censure (riconducibili, stante la loro formulazione, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sono proposte "avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado" e l'art. 348-ter c.p.c., comma 5, esclude che tale decisione possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

    Quando l’appello conferma la decisione di primo grado, non è ammesso ricorrere in Cassazione denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nei termini applicabili al caso.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In primis, le censure (riconducibili, stante la loro formulazione, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sono proposte "avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado" e l'art. 348-ter c.p.c., comma 5, esclude che tale decisione possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa, secondo la disciplina richiamata, quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado.

  • Art. 91 c.p.c.

    Il ricorrente non deduce le ragioni per le quali il criterio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non sarebbe sufficiente a fondare la condanna del R..

    La soccombenza costituisce il criterio che fonda la condanna alle spese; per contestarla in Cassazione occorre spiegare in modo specifico perché tale criterio non sia applicabile.

  • Art. 327 c.p.c.

    La Corte qualifica il ricorso incidentale di Equitalia come tardivo perché notificato oltre il termine previsto dall’articolo; non ne esamina tuttavia il merito, dichiarandolo assorbito in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale.

  • Art. 371 c.p.c.

    La pronuncia dà atto che il ricorso incidentale, pur notificato oltre il termine dell’art. 327 c.p.c., era stato proposto nel rispetto del termine dell’art. 371 c.p.c.; non viene però deciso nel merito perché assorbito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37

    Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione - in favore delle controricorrenti - delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018 n. 37

    Le spese del giudizio di Cassazione sono liquidate applicando i parametri del decreto ministeriale indicato, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve consentire al giudice di comprendere, dalla sola lettura dell’atto, la vicenda, le domande, le difese svolte nei gradi precedenti e le ragioni della decisione impugnata. Censure confuse o meramente reiterative, senza specifico confronto con la motivazione, possono essere dichiarate inammissibili.
  • Chi denuncia vizi di notificazione o prescrizione deve indicare con precisione quali atti contesta, quali prove documentali lo dimostrano e come la questione sia stata proposta nei precedenti gradi. La Cassazione non rivaluta gli accertamenti di fatto né ricerca autonomamente gli atti non adeguatamente indicati.
  • La contestazione di carenze informative nell’estratto di ruolo o la generica eccezione di prescrizione non equivale, da sola, a dedurre la decadenza dalla riscossione: la questione deve essere formulata tempestivamente e con indicazione dei termini e dei fatti rilevanti.
  • Se la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, il motivo di ricorso basato sull’omesso esame di un fatto decisivo può incontrare la preclusione prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., nel regime applicabile.
  • Per contestare in Cassazione la condanna alle spese non basta lamentare genericamente la mancanza di motivazione o l’errata liquidazione: occorre indicare in concreto gli errori e, ove si contesti la quantificazione, le voci tariffarie o i parametri violati.

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