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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 14035 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Riscossione Sicilia ha impugnato in Cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale resa in un giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza C.T.R. Sicilia n. 914/3/17 del 15 marzo 2017. Con il primo motivo ha sostenuto che quella sentenza, annullando gli atti della riscossione, non costituiva titolo per rimborsare somme al contribuente, poiché non era stata proposta una domanda di rimborso e la pronuncia non aveva disposto restituzioni. Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 112/1999, affermando che lo sgravio dei tributi spettava all’ente impositore. B.B. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché, nel giudizio di ottemperanza tributario, la Cassazione sarebbe ammessa soltanto per violazione delle norme processuali.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di B.B.: il ricorso contro la sentenza pronunciata in ottemperanza può denunciare anche errori processuali diversi da quelli relativi alle sole regole specifiche di quel giudizio, inclusi difetti nell’interpretazione o integrazione del giudicato. Ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso di Riscossione Sicilia per violazione dell’art. 366 c.p.c.: la società non aveva riprodotto in modo sufficiente la sentenza del 15 marzo 2017, oggetto dell’ottemperanza, né aveva riportato integralmente parti essenziali della decisione impugnata, impedendo alla Corte di verificare le censure. Di conseguenza i motivi sul rimborso e sullo sgravio non sono stati esaminati nel merito. Riscossione Sicilia è stata condannata a rifondere a B.B. 5.200 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, e a pagargli ulteriori 1.500 euro per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Decisione della Corte di cassazione, deliberata il 16 aprile 2019 e depositata il 23 maggio 2019.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 70

    Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.

    La limitazione del ricorso per Cassazione alla violazione delle norme del procedimento non riguarda soltanto le regole specifiche dell’ottemperanza: consente di denunciare anche altri errori processuali del giudice, compresi quelli relativi all’interpretazione o integrazione del giudicato e all’omesso esame di una pretesa proponibile in quella sede.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6

    I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

    Il ricorso per Cassazione deve contenere gli elementi necessari a comprendere e verificare le censure: il ricorrente deve individuare i fatti processuali rilevanti e indicare e riprodurre, o riassumere in modo adeguato, gli atti e i documenti su cui fonda le doglianze. Tali carenze non possono essere colmate consultando altri atti del processo; la loro violazione comporta l’inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 96, comma 3

    Deriva da quanto ora esposto la condanna della ricorrente al pagamento della ulteriore somma di Euro 1.500,00 in favore del contro ricorrente.

    La Corte applica la responsabilità aggravata perché la condotta processuale non consisteva nella sola presentazione di un ricorso poi dichiarato inammissibile: il difensore aveva commesso una palese e grossolana violazione dei requisiti di redazione del ricorso, in mancanza della diligenza esigibile da un professionista altamente qualificato.

  • Codice civile, art. 2049

    la quale ha agito - tramite il suo legale, del cui operato Riscossione Sicilia risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c.

    La società risponde nei confronti della controparte del comportamento del proprio legale nell’esercizio dell’incarico; nel caso concreto, tale responsabilità è richiamata per giustificare l’addebito alla ricorrente delle conseguenze della condotta processuale negligente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione, l’autosufficienza richiede di esporre nel ricorso stesso i fatti processuali rilevanti e il contenuto degli atti indispensabili a verificare le censure. Non basta rinviare genericamente a documenti o confidare che la Corte li reperisca nel fascicolo.
  • Se si sostiene che il giudice dell’ottemperanza abbia interpretato male il giudicato, occorre riportare in modo adeguato sia la decisione da eseguire sia quella impugnata, così da permettere alla Cassazione di confrontarne contenuto e motivazione.
  • La previsione che ammette il ricorso in Cassazione per violazione delle norme del procedimento nel giudizio di ottemperanza comprende anche altri errori processuali del giudice dell’ottemperanza, in particolare quelli relativi alla lettura o integrazione del giudicato.
  • La sola inammissibilità non determina automaticamente responsabilità aggravata; può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. una violazione processuale palese e grossolana, imputabile alla mancanza della diligenza professionale esigibile.

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