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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 14034 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso di Euro 5.179.515,63 per imposta di consumo sugli oli lubrificanti versata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, sostenendone l’indebito pagamento. Nel giudizio di rinvio, la C.T.R. del Piemonte aveva escluso il diritto al rimborso perché riteneva provato che l’imposta fosse stata trasferita, in tutto o in parte, sui consumatori. In Cassazione la società ha contestato: la valutazione delle presunzioni e delle prove sulla traslazione; l’asserito omesso esame di fatti decisivi e l’allontanamento dalle conclusioni del C.T.U., giudicate inattendibili dalla C.T.R. anche perché la società non aveva prodotto la contabilità analitica e le formule dei prodotti; infine, la pretesa apparenza della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 16 aprile 2019 depositata il 23 maggio 2019, ha rigettato il ricorso contro la sentenza n. 1251/3/16 del 17 ottobre 2016 della C.T.R. del Piemonte, che in sede di rinvio aveva riformato la decisione della C.T.P. e negato il rimborso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e del ragionamento presuntivo, attività riservata al giudice di merito. Il secondo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la C.T.R. aveva spiegato perché riteneva provata la traslazione e inattendibile la consulenza, valorizzando anche la mancata produzione documentale e vari elementi contabili e commerciali; la Cassazione non poteva rivalutare tali elementi né sindacare le giustificazioni della società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura riguardava una motivazione non condivisa, non una motivazione mancante o apparente. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese di cassazione, liquidate in Euro 10.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2

    La disciplina del rimborso dell’imposta indebitamente versata è applicata nel senso che il rimborso non spetta quando risulti che il tributo è stato trasferito sui consumatori; nel caso concreto la traslazione è stata ritenuta provata dal giudice di merito.

  • Codice civile, art. 2697

    la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

    La norma è violata se l’onere della prova viene assegnato alla parte sbagliata; non basta contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La valutazione del giudice di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi non è riesaminabile in Cassazione, salvo il controllo sulla motivazione nei limiti previsti per il vizio di omesso esame.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Trattasi di elementi tutti da valutarsi anche ex art. 116 c.p.c. che pone un generale dovere di lealtà e cooperazione a carico delle parti nel processo.

    Il giudice può valutare, insieme alle altre risultanze, la mancata produzione di documenti rilevanti e trarne argomenti di prova; nel caso concreto la mancata esibizione della contabilità analitica e delle formule dei prodotti è stata considerata nel giudizio sulla traslazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle presunzioni è circoscritto alla verifica della motivazione entro i limiti del motivo di omesso esame di un fatto decisivo; non consente una nuova ricostruzione dei fatti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    La nullità per vizio di motivazione ricorre solo quando la motivazione manca, è apparente o è radicalmente incomprensibile o contraddittoria; il dissenso sulla valutazione delle prove non integra tale vizio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando il ricorso per cassazione è respinto, la Corte dà atto, in presenza dei presupposti di legge, dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37

    le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37

    I parametri ministeriali sono richiamati per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, quantificate nel dispositivo in Euro 10.300,00 per compensi.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso di tributi indiretti, la prova che l’imposta sia stata traslata sul consumatore può escludere il diritto al rimborso; la valutazione deve basarsi su elementi concreti e documentali, non su una mera affermazione astratta.
  • La mancata produzione, senza giustificazione ritenuta adeguata, di documenti aziendali utili a verificare costi e prezzi può essere valutata dal giudice come argomento di prova insieme agli altri elementi del processo.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non vincola il giudice: il giudice può discostarsene se espone in modo puntuale le ragioni, anche confrontando l’elaborato con le carenze documentali e con le altre prove.
  • In Cassazione non si può ottenere una nuova valutazione dei documenti, dei fatti o delle presunzioni solo proponendo una diversa lettura del materiale probatorio. La violazione dell’onere della prova ricorre soltanto se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata.
  • Il vizio di motivazione apparente riguarda l’assenza effettiva di ragioni comprensibili, non una motivazione che la parte reputi insufficiente o non convincente.

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