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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 14031 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2805/44/14, pubblicata il 19 marzo 2014, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di 11.003,20 euro di IRPEF trattenuta sull’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 17 e 19 del TUIR e dell’art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984, contestando che l’assimilazione dell’indennità al TFR e alle indennità equipollenti comportasse la sua totale esenzione dall’IRPEF.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei termini precisati in motivazione, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito: l’indennità è retribuzione differita assimilabile alle indennità equipollenti al TFR, ma non è totalmente esente da IRPEF. Il contribuente ha diritto al rimborso soltanto della ritenuta eccedente quella dovuta applicando la tassazione separata prevista dagli artt. 17-19 TUIR. Non sono stati disposti ulteriori accertamenti; le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il recente consolidamento della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 17 e 19

    l'erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 - 19 TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata.

    L’indennità aggiuntiva di previdenza è assimilata alle indennità equipollenti al TFR e deve essere assoggettata a tassazione separata; non è quindi integralmente esente. Il rimborso spetta solo per l’IRPEF trattenuta in eccedenza rispetto a tale regime.

  • D.P.R. n. 1034/1984, art. 2

    La composizione del fondo, alimentato in larga parte da premi di produttività e incentivi collegati all’attività istituzionale, è considerata dalla Corte nel qualificare l’erogazione come retribuzione differita. La norma concorre quindi a fondare l’assimilazione dell’indennità alle prestazioni equipollenti al TFR.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p.

    Quando non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la controversia nel merito.

Massime di principio

  • L’assimilazione di un’indennità al TFR o a un’indennità equipollente non implica la sua esenzione dall’IRPEF: può comportare invece l’applicazione della tassazione separata.
  • In una controversia su ritenute applicate a prestazioni di fine rapporto o assimilate, occorre distinguere tra l’imposta dovuta secondo il regime fiscale applicabile e l’eventuale eccedenza rimborsabile; il rimborso non spetta automaticamente per l’intera ritenuta.
  • Se il giudice di legittimità rileva un errore di diritto e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito, riconoscendo il rimborso limitatamente alla parte non dovuta.

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