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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 14032 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso delle ritenute d’acconto applicate dal Comune di Arezzo agli indennizzi espropriativi pagati a F.A. il 28 aprile 1992 e il 19 dicembre 1992. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sezione regionale di Firenze, che aveva confermato l’accoglimento della domanda di rimborso pronunciato dai giudici tributari di primo e secondo grado. Ha formulato tre censure: mancata interruzione del processo dopo la morte del contribuente, deduzione in appello come motivo nuovo del colpevole ritardo dell’Amministrazione nel pagamento e carenza di motivazione sull’accertamento di tale ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: nel rito tributario regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972 la morte della parte non comportava l’interruzione del processo, ma soltanto la proroga dei termini prevista dalla disciplina allora vigente. Il secondo è infondato: il colpevole ritardo nel pagamento è stato considerato un criterio interpretativo della norma applicabile, utilizzabile dal giudice anche senza una specifica deduzione delle parti, e non un nuovo motivo di impugnazione. Il terzo è infondato: la Commissione Tributaria Centrale aveva motivato, sia pure sinteticamente, richiamando il notevole superamento dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, sicché non ricorreva un’omessa motivazione. È rimasto quindi fermo il riconoscimento del rimborso disposto nei precedenti gradi. Nessuna statuizione sulle spese, considerata la costituzione tardiva degli intimati, intervenuti solo per la discussione senza presentarsi all’udienza pubblica. Decisione assunta il 9 aprile 2019 e depositata il 23 maggio 2019.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 31, come sostituito dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 18

    In tema di contenzioso tributario, nella vigenza del rito disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la morte o la perdita della capacità di una delle parti o di un suo rappresentante intervenuta nel corso del giudizio rileva soltanto nei limiti previsti dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 31, così come sostituito dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 18, il quale, non contemplando l'interruzione del processo, e limitandosi a prevedere la proroga di sei mesi del termine per la proposizione del ricorso e di tutti i termini processuali pendenti alla data della morte o della sentenza che abbia dichiarato l'incapacità, individua tale effetto quale unica conseguenza dell'evento in questione.

    Nel rito tributario disciplinato dal D.P.R. n. 636 del 1972, la morte della parte non determina l’interruzione del processo; produce invece la proroga di sei mesi dei termini processuali pendenti e del termine per proporre ricorso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Il profilo esaminato dal giudice dell'appello e fatto proprio dalla Commissione Tributaria Centrale relativo al colpevole ritardo nel pagamento dell'indennità espropriativa costituisce un criterio interpretativo della norma che disciplina la materia in questione e che legittimamente i giudici di merito hanno applicato seguendo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione in materia; pertanto non costituiva nuovo motivo di impugnazione quello relativo a detto colpevole ritardo ma semplice criterio interpretativo della norma che il giudice può liberamente adottare indipendentemente dalla specifica deduzione delle parti.

    Il rilievo del colpevole ritardo dell’Amministrazione, quando opera come criterio interpretativo della disciplina sostanziale applicabile, non costituisce di per sé un nuovo motivo di impugnazione vietato in appello.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La Corte ha escluso che l’applicazione d’ufficio del criterio interpretativo del colpevole ritardo costituisse ultrapetizione: il giudice può adottare tale criterio senza una specifica deduzione delle parti.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Come richiamato anche nel ricorso la Commissione Tributaria Centrale ha sinteticamente motivato l'applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali in materia di colpevole ritardo dell'amministrazione nel pagamento, considerando la circostanza di fatto dell'abbondante superamento dei termini per la definizione del procedimento amministrativo, per cui non si versa nell'ipotesi dell'omessa motivazione che darebbe luogo al lamentato vizio della nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4.

    La motivazione non è omessa quando il giudice espone, anche sinteticamente, il criterio seguito e il fatto concreto che lo sostiene; qui il notevole superamento dei termini procedimentali giustificava il rilievo del ritardo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4

    Nel caso concreto, la Corte ha escluso la violazione delle disposizioni sulla motivazione della sentenza tributaria perché la Commissione Tributaria Centrale aveva indicato la ragione fattuale alla base della valutazione sul ritardo dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Per i giudizi tributari soggetti al rito del D.P.R. n. 636 del 1972, la morte di una parte non comporta l’interruzione del processo: occorre applicare la specifica proroga dei termini prevista da quel regime, senza estendere automaticamente le regole ordinarie sull’interruzione.
  • Un giudice può individuare e applicare d’ufficio un criterio interpretativo della norma pertinente, anche se non formulato dalle parti come autonoma censura; ciò non integra necessariamente un motivo nuovo o ultrapetizione.
  • Quando un’indennità espropriativa è pagata dopo l’entrata in vigore della disciplina fiscale, la tassazione della plusvalenza può dipendere anche dalla ragione del ritardo: secondo il principio richiamato nel provvedimento, non è imponibile se il pagamento tardivo è ingiustificato e l’ablazione è intervenuta prima del 31 dicembre 1988.
  • La motivazione è sufficiente anche se sintetica, purché renda comprensibile il percorso decisionale e indichi gli elementi di fatto essenziali; il richiamo al notevole superamento dei termini amministrativi può sostenere l’accertamento del ritardo.

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