Cassazione Civile, Sentenza n. 18795/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado accogliendo il ricorso delle società contro l'avviso di liquidazione che aveva revocato le agevolazioni per imposte ipotecarie e catastali previste dall'art. 1, commi 115-120, L. 28/12/2015 n. 208. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della motivazione della sentenza per essere solo apparente (art. 360, comma 1, n.4 c.p.c./art.36 d.lgs. 546/1992); 2) errata interpretazione dell'art. 1, commi 115-120 L. 208/2015 con riguardo alla condizione dell'iscrizione nel libro dei soci alla data del 30/09/2015 (sosteneva che la società beneficiaria della scissione non risultava socio a quella data); 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 173-178 DPR 917/1986 (profili fiscali/tributari connessi all'operazione). L'Agenzia sollevava inoltre questioni relative alla residenza e ipotesi di elusività/abuso dell'operazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale delle società, compensando integralmente le spese di giudizio. Motivi principali: 1) il primo motivo (motivazione apparente) è infondato perché la sentenza impugnata è adeguatamente motivata nei termini richiesti dall'art. 111 Cost. e dalle norme processuali; 2) il secondo motivo è infondato: la Corte ha ritenuto che la scissione parziale abbia trasferito alla società beneficiaria (Nova Tehol poi TEUR) la posizione e i diritti della società scissa (Techint European Holding B.V. - Tehol), ivi compresa l'iscrizione nel libro dei soci alla data rilevante, per effetto della successione a titolo particolare determinata dalla scissione; la norma sulle agevolazioni richiede l'iscrizione nel libro dei soci e non la residenza, quindi il requisito è risultato soddisfatto per effetto della successione; 3) il terzo motivo è stato assorbito. L'eccezione di abuso/elusione è stata ritenuta inammissibile per genericità e perché non proposta nei gradi di merito con il necessario contraddittorio. Inoltre è stata rigettata la domanda di applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti delle società. La Corte ha anche disposto l'applicazione delle regole civili (art. 2506 c.c.) in tema di effetti traslativi della scissione.
Norme richiamate
art. 1, commi 115-120, Legge 28 dicembre 2015 n. 208
"a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il requisito rilevante è la posizione giuridica del socio (iscrizione nel libro dei soci) e che tale posizione, trasferita per effetto della scissione a titolo particolare, è riconducibile alla società beneficiaria; la norma non richiede la residenza in Italia.
art. 173-178, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le disposizioni fiscali richiamate non erano decisive per determinare la posizione di socio trasferita per effetto della scissione; la questione va risolta con le regole del diritto civile sulla successione nelle posizioni giuridiche trasferite.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato in tema di motivazione delle decisioni in materia tributaria: la Corte accerta che la sentenza impugnata rispetta i minimi costituzionali di motivazione richiesti.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Norma richiamata ai fini del controllo sulla motivazione: la sentenza di merito non presenta il vizio di motivazione meramente apparente rilevante in Cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Previsione delle fattispecie di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha dichiarato infondati i motivi proposti dall'Agenzia in tale quadro.
Richiamato nel ricorso incidentale per la presunta lite temeraria: la Corte ha ritenuto infondato il rilievo, confermando che non sussistono colpa grave o mala fede dell'Agenzia e che tale accertamento è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
"Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci"
La Corte ha applicato le regole civili sulla scissione per affermare che la scissione produce effetti traslativi e la successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite, con conseguente subentro della beneficiaria nei diritti della società scissa, inclusa la posizione di socio.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 30 maggio 2002
Riferimento alle regole sul contributo unificato: la Corte ha statuìto che non si applica all'Agenzia in quanto è soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito; tuttavia dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti incidentali.
art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamato in ordine al principio del contraddittorio: la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di abuso dell'Agenzia avanzata per la prima volta in Cassazione senza il necessario contraddittorio.
Massime di principio
- La scissione societaria (anche parziale) comporta, secondo il diritto civile, una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite: i diritti della società scissa si trasferiscono alla società beneficiaria e questa può essere considerata titolare delle posizioni necessarie ai fini di agevolazioni se ricorre il subentro formale/sostanziale.
- Ai fini delle agevolazioni previste dall'art. 1, commi 115-120 L. 208/2015, rileva l'iscrizione nel libro dei soci secondo la reale posizione giuridica; la norma non richiede la residenza della società beneficiaria in Italia.
- Le censure sulla motivazione in Cassazione sono ammesse solo se si tratta di motivazione totalmente mancante, meramente apparente o contraddittoria in modo insanabile; il sindacato di legittimità sulla motivazione è quindi molto limitato.
- Le doglianze relative ad abuso o elusione fiscale devono essere sollevate nei gradi istruttori e con il necessario contraddittorio: non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione senza elementi probatori e contraddittorio con le parti.
- L'accertamento della responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) è una valutazione di merito che la Cassazione sindaca solo se la motivazione del giudice di merito sia assente o manifestamente insufficiente; occorrono elementi chiari di mala fede o colpa grave.
- Per questioni relative alla titolarità di diritti societari rilevanti ai fini fiscali è opportuno basare le deduzioni su regole del diritto societario (es. art. 2506 c.c.) e documentazione che dimostri il trasferimento di posizioni sociali in capo alla beneficiaria.
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