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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00435/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte dell’erede di un contribuente deceduto, di una cartella di pagamento emessa per debiti tributari riferibili al de cuius e fondata su una precedente sentenza tributaria passata in giudicato. In appello la commissione regionale ha dichiarato improcedibile il gravame per la parte relativa alle sanzioni, perché l’importo era stato sgravato, e lo ha rigettato nel resto, ritenendo non deducibili con l’impugnazione della cartella le questioni sulla regolarità del giudicato e sulla notificazione degli atti al de cuius o agli eredi. Il ricorrente in cassazione ha censurato: 1) la declaratoria di improcedibilità, sostenendo che, a fronte dello sgravio intervenuto in appello, vi fosse cessazione della materia del contendere e non improcedibilità, con conseguente diversa regolazione delle spese; 2) la compensazione parziale delle spese, ritenuta ingiustificata alla luce della soccombenza virtuale dell’amministrazione sulle sanzioni; 3) la presunta violazione delle norme sull’onere della prova e sul giudicato, per avere il giudice di merito ritenuto esistente il giudicato senza la prova documentale delle sentenze e del loro passaggio in giudicato, nonché per avere ricostruito in modo erroneo le questioni dedotte.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei tre motivi perché ha rilevato in via preliminare e assorbente che il ricorso era tardivo. Ha infatti applicato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. e ha escluso che potesse operare la sospensione semestrale introdotta dall’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017, osservando che tale proroga si applica solo se il termine di impugnazione scade nel periodo indicato dalla norma; nel caso concreto, invece, la scadenza cadeva successivamente al 30 settembre 2017. Di conseguenza il ricorso, notificato l’8 marzo 2018, è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha statuito sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel termine per il controricorso e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo è inammissibile; il termine va calcolato in via prioritaria per verificare se possa operare una eventuale sospensione legislativa successiva.

  • art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. con modif. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96

    Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

    la sospensione semestrale opera solo per i termini di impugnazione che scadono nel periodo normativamente indicato; non si applica se, calcolato il termine lungo, la scadenza cade dopo il 30 settembre 2017.

  • art. 12 preleggi

    la disposizione va interpretata secondo il significato proprio delle parole usate dal legislatore, con calcolo preliminare del termine ordinario e successiva verifica dell’eventuale rientro nella finestra di sospensione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 378 c.p.c.

    è richiamato solo per il deposito di memoria da parte del ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nei motivi per contestare l’interesse ad agire e la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nei motivi per contestare la compensazione delle spese di lite.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi per dedurre violazione dell’onere della prova quanto al giudicato delle sentenze poste a base della cartella.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per dedurre ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi per censurare la valutazione degli elementi di prova.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riferimento al giudicato formale e sostanziale.

  • art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nei motivi per contestare la proposizione di questioni nuove nel giudizio tributario.

  • art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla CTR come norma che tipizza i soli casi in cui il giudicato può essere messo in discussione una volta scaduti i termini di impugnazione.

  • art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nei motivi come parametro della censura sulla notificazione degli atti impositivi agli eredi.

  • art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nei motivi per contestare la pretesa lesione della posizione del contribuente e la mancata valutazione della questione da parte del giudice di merito.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nei motivi in tema di regolazione delle spese nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel sistema dell’art. 327 c.p.c., la tardività del ricorso per cassazione è rilevabile in via pregiudiziale e assorbe l’esame dei motivi di merito.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una norma speciale si applica solo se la scadenza del termine ordinario ricade nel periodo espressamente indicato dalla legge; non basta che il termine sia semplicemente in corso in quel periodo.
  • Per verificare l’operatività di una proroga speciale del termine per impugnare occorre prima calcolare il termine ordinario, e solo dopo controllare se la scadenza rientri nella finestra temporale prevista dalla disposizione eccezionale.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, restano assorbite le censure concernenti il merito della decisione impugnata, inclusi i motivi su improcedibilità, spese e onere della prova.
  • Nel processo tributario, una volta scaduti i termini di impugnazione, i vizi della decisione passata in giudicato possono essere rimessi in discussione solo nei casi tipizzati dalla legge processuale speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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