Cassazione Civile, Ordinanza n. 14670/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARSU per l’anno 2009 relativo a un capannone adibito a riparazione di autovetture. In appello il giudice tributario aveva riconosciuto alla contribuente una riduzione del 50% della tassa per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti tramite azienda specializzata. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, denunciando: violazione della disciplina sulla TARSU e sui rifiuti per l’asserita illegittimità del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; omessa o insufficiente motivazione sull’applicabilità del regolamento; erronea tassazione delle aree produttive di rifiuti speciali; errata qualificazione del regolamento come fonte di presunzione assoluta; errata esclusione della prova contraria; erronea valutazione della consulenza tecnica di parte ritenuta tardiva; omessa considerazione della mancata contestazione da parte dell’ente sulla produzione di rifiuti speciali; omessa considerazione di un precedente giudicato tributario che aveva disapplicato il regolamento. Il Comune ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per pretesa acquiescenza, sostenendo che la richiesta e l’ottenimento della rateizzazione del debito avrebbero precluso l’impugnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la mera domanda e accettazione di rateizzazione del debito tributario integri acquiescenza idonea a precludere l’impugnazione, perché nel diritto tributario gli atti di adesione o pagamento non comportano di per sé rinuncia a contestare l’an debeatur. Nel merito ha ritenuto infondati i motivi: ha chiarito che, in materia TARSU e rifiuti speciali, l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani richiede una disciplina regolamentare legittima e che l’eventuale illegittimità del regolamento può portare alla sua disapplicazione; tuttavia, anche in tale ipotesi, l’esclusione dalla tassa riguarda solo le superfici in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, e l’esenzione costituisce un’eccezione che deve essere provata dal contribuente. Nel caso concreto, la contribuente non aveva assolto l’onere di preventiva denuncia e di delimitazione delle aree esenti, sicché non poteva ottenere l’esenzione o la riduzione invocata mediante produzione in giudizio di una consulenza tecnica di parte. La Corte ha inoltre ribadito che la riduzione tariffaria per i rifiuti assimilati avviati al recupero è cosa diversa dall’esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili. La motivazione della decisione impugnata è stata ritenuta emendabile ma il dispositivo corretto; perciò il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La superficie tassabile non comprende quella in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi; l’esclusione opera come eccezione e i relativi presupposti devono essere allegati e provati dal contribuente.
art. 18, comma 2, lett. d, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato nel quadro delle norme sui rifiuti e sulla gestione dei rifiuti speciali.
art. 21, comma 2, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Attribuisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, i rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento.
art. 21, comma 7, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Per i rifiuti assimilati avviati al recupero è possibile una riduzione tariffaria proporzionale, non un’esenzione totale automatica.
art. 57, comma 1, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato nel ricorso come disposizione del sistema dei rifiuti, nel contesto della disciplina applicabile ratione temporis.
art. 39 L. 22 febbraio 1994, n. 146
La Corte richiama l’abrogazione di tale norma per escludere l’assimilazione ope legis dei rifiuti speciali e valorizzare il potere regolamentare comunale successivo.
art. 1, comma 184, lett. b, L. 27 dicembre 2006, n. 296
È richiamato per il raccordo tra disciplina TARSU e criteri di determinazione applicabili anche alla TIA nel regime transitorio.
art. 1, commi 183 e 184, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Hanno esteso alla TIA i criteri di determinazione della TARSU nel sistema transitorio descritto dalla Corte.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Prevede una riduzione della tariffa in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, previa attestazione del soggetto che effettua il recupero.
art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Nel regime transitorio lascia in vigore le discipline regolamentari fino all’adozione del regolamento ministeriale e al compimento degli adempimenti per l’applicazione della nuova tariffa.
art. 5, comma 2-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13
Consente ai Comuni, in mancanza del regolamento attuativo, di adottare la tariffa integrata ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti.
art. 14, comma 7, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Fa salve le discipline regolamentari comunali in materia di prelievi sui rifiuti fino alla revisione della disciplina di settore.
art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
È il fondamento del potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi presupposti all’imposizione.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cognizione del giudice tributario sulla legittimità degli atti amministrativi è incidentale e limitata all’oggetto dedotto in giudizio; il giudicato su altre annualità non vincola automaticamente.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo relativo alla produzione della consulenza tecnica di parte e al regime delle prove nel processo tributario.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Evocato per il dovere di denuncia/informazione del contribuente al fine di ottenere l’esclusione dalla superficie tassabile.
Richiamato per contestare l’uso di presunzioni nel regolamento comunale.
Richiamato per contestare la natura della presunzione attribuita dal regolamento comunale.
Richiamato per contestare la natura della presunzione attribuita dal regolamento comunale.
La mera rateizzazione del debito non integra, di per sé, acquiescenza tacita alla decisione sfavorevole.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità invocate per i numerosi motivi di ricorso, poi ritenuti infondati.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte segnala che la motivazione della sentenza impugnata può essere emendata pur restando corretto il dispositivo.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e alla mancata contestazione dei fatti da parte dell’ente.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione della prova e del giudicato invocato.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro del corretto esercizio della funzione giurisdizionale e motivazionale.
Richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato sul riparto dell’onere probatorio, che nel caso dell’esenzione ricade sul contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la mera richiesta e accettazione di rateizzazione del debito non integra acquiescenza idonea a precludere l’impugnazione dell’atto impositivo, salvo una rinuncia espressa e inequivoca al diritto di contestare l’an debeatur.
- Il potere dei Comuni di assimilare rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani richiede un esercizio conforme alla legge, che tenga conto del criterio della qualità e della quantità; in caso di esercizio illegittimo, il giudice tributario può disapplicare la delibera regolamentare presupposta.
- Quando si controverte sull’esclusione dalla superficie imponibile per aree produttive di rifiuti speciali, l’esenzione costituisce eccezione alla regola generale dell’assoggettamento a tassa e deve essere allegata e provata dal contribuente mediante idonea e preventiva denuncia delle aree interessate.
- La riduzione tariffaria per rifiuti assimilati avviati al recupero è istituto diverso dall’esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati: la prima opera in via proporzionale sulla tariffa, la seconda solo sulla base della delimitazione delle superfici non tassabili.
- Il giudicato formatosi su una pronuncia tributaria relativa a un’annualità diversa non vincola automaticamente i successivi giudizi, poiché la verifica sulla legittimità del regolamento comunale ha efficacia incidentale limitata all’oggetto del giudizio.
- La produzione di una consulenza tecnica di parte in giudizio non può surrogare l’omessa denuncia preventiva e la mancata indicazione delle aree esenti quando la disciplina applicabile richiede l’adempimento di tali oneri in sede amministrativa/tributaria.
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