Cassazione Civile, Ordinanza n. 14536/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine dalla concessione di un mutuo fondiario di euro 90.000, garantito da ipoteca su immobili acquistati contestualmente dal mutuatario con atto rogato dal notaio convenuto. La banca ha poi scoperto che il soggetto che si era presentato come mutuatario non risultava esistere, poiché mai iscritto nelle anagrafi comunali italiane, e ha quindi agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale assumendo che il notaio avesse violato la diligenza professionale qualificata nell'identificazione della parte contraente. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., dell'art. 49 della legge notarile e dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il notaio avrebbe dovuto utilizzare tutte le banche dati disponibili e non limitarsi alla mera visione di un documento di identità, e che la Corte d'appello avrebbe male applicato tali regole; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla prova e sulla responsabilità contrattuale/professionale, nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando una indebita rivalutazione delle prove e un'erronea ripartizione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo prolisso e perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sulla diligenza del notaio nell'identificazione della parte. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione solo sulle qualità professionali della banca, ma su una valutazione complessiva di più elementi: presentazione del mutuatario da parte di un agente immobiliare noto al notaio, documenti apparentemente genuini, congruità delle firme, corrispondenza dei tratti somatici e positiva istruttoria bancaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per confusione tra norme processuali e sostanziali e per la sostanziale richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio; è stato anche ritenuto infondato nella parte in cui sosteneva che la motivazione fosse apparente o che l'onere della prova fosse stato invertito, poiché la sentenza di appello conteneva un percorso argomentativo compiuto e non era sindacabile in cassazione il giudizio di merito sulla attendibilità e concludenza delle prove. La banca è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della diligenza professionale qualificata del notaio; la Corte non ne afferma una nuova regola, ma ribadisce che la sua applicazione concreta dipende da accertamenti di fatto riservati al merito.
art. 49 legge 16 febbraio 1916 n. 89
La norma notarile richiede la certezza del notaio sull'identità personale delle parti, ma tale certezza non coincide con la verità assoluta e può formarsi attraverso una valutazione prudenziale di più elementi, non necessariamente tramite un controllo vincolato a specifiche banche dati.
Richiamato dalla ricorrente in tema di concorso colposo del creditore; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione, limitandosi a escludere che la censura consentisse una diversa valutazione dei fatti.
Il motivo formulato come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché, in realtà, mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per eccessiva prolissità dell'esposizione.
Invocato per dedurre nullità della sentenza/procedimento; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della sentenza impugnata era presente e intellegibile.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha escluso che la Corte d'appello avesse invertito tale onere.
Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per sostenere la responsabilità del professionista; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché volta a sollecitare un nuovo esame del merito.
La Corte ha escluso che vi fosse violazione delle regole di valutazione delle prove, ribadendo che non è consentita in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio.
Come per l'art. 115 c.p.c., il richiamo non ha consentito di sindacare in cassazione il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove compiuto dal merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità rilevante.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte ha escluso che ciò incidesse sulla validità della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È stata esclusa la motivazione apparente, poiché la sentenza di appello esponeva in modo compiuto il percorso logico-argomentativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale del notaio per l'identificazione delle parti, la certezza richiesta dalla legge notarile non coincide con una verifica assoluta e può essere raggiunta mediante un apprezzamento prudenziale e complessivo di plurimi elementi indiziari.
- Quando la sentenza di merito fonda l'esclusione della responsabilità del professionista su una valutazione globale del materiale probatorio, il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuovo giudizio di fatto sotto la veste della violazione di legge.
- Il cattivo apprezzamento delle prove non legali e la scelta delle risultanze ritenute attendibili appartengono al giudice di merito e non integrano, di regola, un vizio denunciabile in cassazione.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone in modo intellegibile il percorso logico seguito e le ragioni della decisione, anche se il ricorrente ne contesti la correttezza nel merito.
- Nelle azioni di responsabilità del professionista, non è consentito dolersi in cassazione di una pretesa inversione dell'onere della prova se la critica mira in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
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