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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

I proprietari di un fabbricato avevano chiesto il risarcimento dei danni al professionista che aveva redatto il progetto edilizio e diretto i lavori, deducendo che l’immobile era stato costruito in violazione delle distanze legali dai confini e che l’arretramento successivamente eseguito per adeguarsi a precedenti decisioni giudiziarie aveva comportato costi di ripristino, deprezzamento dell’immobile e danno all’immagine. Il professionista aveva eccepito la prescrizione e negato ogni responsabilità, sostenendo di aver agito in conformità alle norme urbanistiche locali; aveva inoltre chiamato in causa assicurazione e Comune. La corte d’appello aveva ritenuto non prescritta l’azione ma aveva escluso la responsabilità professionale applicando l’art. 2236 c.c., qualificando la vicenda come problema tecnico di speciale difficoltà dovuto al contrasto tra normativa urbanistica locale e norme sulle distanze. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno denunciato violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., motivazione contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’errore progettuale era già stato accertato in altri giudizi e che il progettista, quale obbligato a risultato, doveva rispondere dell’inidoneità del progetto; con il secondo motivo hanno lamentato altresì ultrapetizione per avere la corte fondato l’esonero su circostanze non dedotte né provate dal professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l’applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. da parte della corte territoriale. Ha affermato che, nel contratto d’opera professionale relativo alla progettazione edilizia e alla direzione dei lavori, il professionista deve garantire la conformità del progetto alla normativa urbanistica e alle regole sulle distanze, predisponendo un progetto concretamente utilizzabile sotto il profilo tecnico e giuridico. Quando la costruzione, eseguita in conformità al progetto, risulti poi in violazione delle distanze legali, sussiste inadempimento del progettista e del direttore dei lavori, con conseguente possibilità di rivalsa del committente. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito le ulteriori censure e il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 2935 c.c.

    invocato dal resistente in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    invocato dal resistente come termine ordinario di prescrizione

  • art. 1227 c.c.

    invocato dal resistente per il concorso colposo dei committenti nella causazione del danno

  • art. 11 d.P.R. n. 380/2001

    richiamato dal Comune per sostenere che i titoli edilizi erano rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 2236 c.c.

    la Corte afferma che non era applicabile per escludere la responsabilità del progettista, poiché la vicenda non integrava un problema tecnico di speciale difficoltà tale da limitare la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave

  • art. 1176 c.c.

    la Corte lo richiama quale parametro della diligenza qualificata richiesta al professionista

  • art. 873 c.c.

    richiamato come norma sulle distanze tra costruzioni

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    considerato dalla Corte norma sovraordinata rispetto alla normativa urbanistica locale e rilevante per la disciplina delle distanze

Massime di principio

  • Nel contratto d’opera avente a oggetto la progettazione edilizia e la direzione dei lavori, il professionista assume un’obbligazione di risultato: deve fornire un progetto concretamente realizzabile e conforme sia alle regole tecniche sia alla disciplina urbanistica e civilistica applicabile.
  • Se l’opera viene realizzata in conformità al progetto ma poi risulta illegittima per violazione delle distanze legali, l’inidoneità del progetto può integrare inadempimento del progettista e del direttore dei lavori, con diritto del committente al risarcimento o alla rivalsa.
  • L’esonero di responsabilità ex art. 2236 c.c. presuppone una prestazione caratterizzata da problemi tecnici di speciale difficoltà; non può essere utilizzato per neutralizzare errori progettuali relativi alla corretta applicazione di norme sulle distanze e alla conformità del progetto alla disciplina sovraordinata.
  • In presenza di accertamenti giudiziali già intervenuti sulla non conformità dell’edificio, il giudice di merito deve valutare la responsabilità del professionista alla luce di tali accertamenti, senza degradare l’errore progettuale a mera scelta tecnica insindacabile.

Come è indicizzato

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