Cassazione Civile, Ordinanza n. 14554/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, delle prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata accreditata tra giugno e dicembre 2002 per oltre 2,1 milioni di euro, oltre rivalutazione e interessi. Ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo poi revocato sull'opposizione dell'azienda sanitaria, la struttura ha proposto appello e poi ricorso per cassazione. Con il ricorso ha dedotto, in sintesi: (1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto per avere la Corte territoriale privilegiato un'interpretazione letterale atomistica, senza coordinare le clausole dell'intero testo; (2) errata interpretazione anche del decreto assessoriale richiamato dal contratto, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina ermeneutica dei negozi e non una lettura atomistica; (3) omesso rilievo del comportamento complessivo delle parti e del fatto che il contratto era stato sottoscritto solo nel marzo 2003, dopo le prestazioni, con assegnazione provvisoria e unitaria del budget; (4) mancato uso dei criteri di buona fede e interpretazione funzionale, che avrebbero impedito di negare l'unicità dello stanziamento; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la stipula postuma del contratto e l'operatività senza distinzione dei budgets; (6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d'appello deciso espressamente sulla domanda di interessi ex d.lgs. 231/2002, ritenuta assorbita; (7) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione in ragione della novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il contratto in modo contestuale, valorizzando non solo il dato letterale ma anche il criterio funzionale e la buona fede, e aveva legittimamente ritenuto che il contratto prevedesse due distinti tetti di spesa, con applicazione della regressione tariffaria sulle prestazioni eccedenti ciascun budget. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quinto motivo perché la ricorrente si era limitata a contrapporre la propria lettura a quella del giudice di merito, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e senza censurare in modo ammissibile l'accertamento di fatto. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, rilevando che gli interessi moratori non sono automatici e che la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato assorbita la relativa censura, essendo le somme richieste non dovute a seguito dell'accertamento di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo, perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto deve muovere dal senso letterale, ma non può arrestarsi ad esso e deve essere svolta in modo coerente con i canoni ermeneutici complessivi.
Le clausole vanno interpretate nel loro complesso e coordinate tra loro, evitando letture atomistiche.
La buona fede orienta l'interpretazione del contratto, in funzione dello scopo pratico perseguito dalle parti.
L'interpretazione funzionale consente di attribuire al contratto il significato più coerente con la causa concreta e con la funzione economico-sociale perseguita.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il motivo di appello risulti assorbito dalla soluzione data alla questione principale.
Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali non spettano automaticamente; occorre verificare la disciplina applicabile e l'eventuale causa non imputabile del ritardo.
La spettanza degli interessi moratori presuppone che il ritardo nel pagamento non sia dovuto a impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Le spese seguono la soccombenza.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle spese, senza che la Corte ravvisi violazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto il dato letterale è fondamentale, ma deve essere coordinato con gli altri criteri legali, in particolare con l'interpretazione sistematica, funzionale e secondo buona fede, per ricostruire la causa concreta dell'accordo.
- Quando una clausola o un atto richiamato dal contratto sono suscettibili di più letture plausibili, in sede di legittimità non è sufficiente proporre una diversa interpretazione: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- La censura per violazione delle regole ermeneutiche non può risolversi in una mera critica al risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, perché l'interpretazione del negozio è un accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti della violazione dei criteri legali o della motivazione viziata nei termini consentiti.
- Nel settore dei rapporti di accreditamento sanitario, l'interpretazione della convenzione deve essere coerente con il sistema di tetti di spesa e con la funzione di contenimento della spesa pubblica perseguita dall'atto richiamato.
- Gli interessi moratori non sono dovuti in modo automatico: il giudice deve verificare la ricorrenza dei presupposti di legge e l'eventuale incidenza di cause non imputabili sul ritardo nel pagamento.
- La compensazione delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito e la relativa mancata applicazione, di regola, non è censurabile in cassazione come omessa pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14524/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14533/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14535/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14536/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14559/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →