Cassazione Civile, Ordinanza n. 14535/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, dopo avere esaminato una sequenza di operazioni societarie collegate (costituzione di una società, aumenti di capitale e successiva cessione delle quote a due società diverse), ha riqualificato la cessione di partecipazioni come cessione d'azienda e ha notificato un avviso di accertamento per recuperare l'imposta di registro. Le società hanno impugnato l'atto e hanno ottenuto l'annullamento in primo e in secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione di legge, sostenendo che, ai fini dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, occorre considerare la causa reale e complessiva dell'operazione, a prescindere da un intento elusivo e senza necessità di applicare l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente. La controricorrente ha resistito, richiamando la corretta applicazione dell'art. 20 nel testo risultante dalle modifiche del 2017 e i limiti all'uso di elementi extratestuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la riqualificazione della cessione di quote in cessione d'azienda sulla base di elementi esterni all'atto. La pronuncia valorizza la formulazione attuale dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come interpretata dalla Corte costituzionale, secondo cui l'imposta di registro va applicata sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza considerare atti collegati o dati extratestuali. Ha inoltre precisato che un eventuale disconoscimento del vantaggio fiscale ottenuto mediante operazioni collegate deve avvenire, se ne ricorrono i presupposti, attraverso l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente e le relative garanzie procedimentali. Nessuna statuizione ulteriormente specificata nel testo sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione"; successivamente: "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati"
Nella formulazione vigente, l'imposta di registro si determina in base ai soli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, senza poter valorizzare atti collegati o elementi extratestuali per ricostruire la causa concreta dell'operazione.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale rispetto all'imposta di registro e alla capacità contributiva; la Corte richiama la lettura della Consulta che ha escluso il contrasto della disciplina vigente con tale principio.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non occorreva provare l'intento elusivo, ma il motivo viene comunque respinto per la diversa interpretazione dell'art. 20.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 10-bis l. n. 212 del 2000
Il possibile rilievo di operazioni collegate ed elementi extratestuali, se idonei a integrare una condotta abusiva/elusiva, può essere valorizzato solo nell'ambito di questa disciplina e con le relative garanzie procedurali.
art. 1, comma 87, l. n. 205 del 2017
Disposizione che ha modificato l'art. 20 del TUR e che, secondo la Corte, ha circoscritto l'interpretazione agli elementi desumibili dal singolo atto, escludendo quelli extratestuali.
art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato come disposizione modificata insieme all'art. 20 nell'ambito della legge di bilancio 2018.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale evocato nel dibattito sulla legittimità della disciplina dell'imposta di registro, ma non ritenuto violato secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, dopo la modifica dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, la qualificazione dell'atto va compiuta esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali.
- La ricostruzione della 'causa reale' dell'intera operazione economica non può essere utilizzata per riqualificare l'atto ai fini dell'imposta di registro quando ciò richieda di superare il contenuto del documento registrato.
- L'eventuale utilizzo di un assetto negoziale collegato per conseguire un indebito vantaggio fiscale deve essere valutato, se ne ricorrono i presupposti, nell'ambito dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente e non mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 20.
- La riqualificazione fiscale non può prescindere dalla tipizzazione legislativa dell'imposta di registro come imposta d'atto, che colpisce gli effetti giuridici dell'atto registrato e non l'operazione economica complessiva ricostruita aliunde.
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