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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14533/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto da un avvocato per ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi all'assistenza prestata in più procedure civili e di lavoro. Il cliente, rimasto contumace in primo grado ma presente alle udienze, fu condannato sia dal Giudice di pace sia poi, in sede di appello dopo la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per violazioni connesse alla sospensione dei termini dovuta agli eventi sismici, dal Tribunale di Modena al pagamento dell'identico importo. In cassazione il cliente propone un unico motivo, formalmente ricondotto all'art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., deducendo omesso esame di fatti decisivi e delle prove orali e documentali. Sostiene che il difensore avrebbe gestito in modo errato due cause di lavoro e una procedura esecutiva immobiliare: nella prima causa di lavoro non avrebbe evocato entrambe le società che avrebbero avuto rilievo nel rapporto; nella seconda avrebbe introdotto una causa che non andava proposta; nell'esecuzione immobiliare non avrebbe considerato l'esistenza di ipoteche di rilevante importo sui beni pignorati e non avrebbe informato il cliente di tale circostanza. In sostanza, il ricorrente chiede una rivalutazione del materiale probatorio per escludere la fondatezza della pretesa professionale e far emergere una responsabilità del legale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il motivo, pur formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, si risolve in una riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito e in una sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. Evidenzia inoltre la mancanza di specificità del ricorso, per l'assenza di una puntuale indicazione dei capi della sentenza impugnati e delle ragioni della pretesa riforma, nonché per il difetto di un'esposizione completa del giudizio di merito. Quanto alle doglianze sulle singole vertenze, la Corte osserva che il Tribunale aveva già effettuato una valutazione ex ante delle circostanze, escludendo che vi fossero elementi tali da fondare una responsabilità professionale del difensore. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per riproporre integralmente le censure di merito; è necessario individuare un fatto decisivo realmente omesso dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dal ricorrente in relazione all'onere della prova, ma la Corte non lo applica in senso favorevole alla censura, ritenendo che il motivo miri in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di diversa ponderazione delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per non consentire alla Corte una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione senza ricorrere ad altre fonti del processo.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 354, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato nel giudizio di appello per la trattazione della causa dopo la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare con precisione i capi della sentenza impugnata, i motivi di censura e la ragione per cui la decisione sarebbe erronea, in modo da consentire alla Corte una completa comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti processuali.
  • La responsabilità professionale dell'avvocato va valutata con giudizio ex ante, sulla base degli elementi disponibili al momento dell'assunzione e gestione dell'incarico; non è sufficiente, per affermarla, il solo esito sfavorevole della lite seguita dal professionista.
  • L'omessa evocazione di un soggetto nel giudizio o la scelta di promuovere un'azione non integra automaticamente responsabilità professionale, se al momento della decisione non risultava in modo chiaro e inequivoco la necessità di diversa impostazione difensiva o processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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