Cassazione Civile, Ordinanza n. 14524/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificata e sottoscritta dalla ricorrente, nonché dell'adesione delle controparti costituite. Ne consegue la definizione del giudizio di legittimità in conformità alla rinuncia, con regolazione delle spese secondo quanto concordato dalle parti; dal testo disponibile non risultano ulteriori statuizioni sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La ditta individuale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1491/2020, emessa in una controversia che vedeva contrapposte, da un lato, la medesima ditta e, dall'altro, una società, due persone fisiche e una compagnia assicuratrice. Dopo la proposizione del ricorso, il difensore della ricorrente ha notificato alle controparti costituite atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche personalmente dalla parte ricorrente, indicando la compensazione delle spese; le controparti costituite hanno aderito alla rinuncia con atti notificati via PEC e poi depositati in cancelleria. Non emergono dal testo i motivi sostanziali del ricorso originario, poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla sopravvenuta rinuncia accettata dalle controparti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente notificata e sottoscritta dalla parte ricorrente, determina la definizione del giudizio quando intervenga l'accettazione delle controparti costituite.
- In presenza di rinuncia al ricorso accettata, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e prende atto della cessazione della controversia nel giudizio di legittimità.
- L'adesione delle controparti costituite alla rinuncia consente di chiudere il giudizio secondo la volontà concorde delle parti, con eventuale regolazione delle spese secondo quanto pattuito.
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