Cassazione Civile, Ordinanza n. 09975/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi sostenuti da una società per sponsorizzazioni, qualificandoli come spese incongrue e antieconomiche. Le somme erano state corrisposte a favore di un’associazione sportiva dilettantistica e di un soggetto collegato. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo sproporzionato il costo rispetto ai ricavi e ponendo a carico della contribuente l’onere di giustificare la scelta economica. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme sull’appello tributario, per asserita mancata pronuncia sull’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per genericità dei motivi; 2) omesso esame della medesima eccezione di inammissibilità; 3) violazione delle garanzie del contribuente nella verifica fiscale, in particolare del termine dilatorio e del contraddittorio endoprocedimentale; 4) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento, perché una parte dei costi non sarebbe stata riferibile al soggetto indicato nell’atto impositivo; 5) omessa applicazione della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche e della regola di inerenza/congruità, con particolare riferimento alla presunzione di inerenza prevista dalla normativa invocata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quinto motivo nei limiti indicati in motivazione; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva omesso di motivare adeguatamente sulla questione decisiva dell’inerenza dei costi di sponsorizzazione e sull’eventuale applicazione della disciplina speciale invocata dalla contribuente, limitandosi a qualificare le spese come antieconomiche senza spiegare il percorso argomentativo seguito per accogliere l’appello dell’Ufficio.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La censura di inammissibilità dell’appello tributario per difetto di specificità non può essere fatta valere come omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia comunque deciso nel merito, implicitamente rigettando l’eccezione processuale.
Richiamato come parametro di specificità dei motivi di appello; la relativa doglianza è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito ha implicitamente escluso l’inammissibilità del gravame.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto è stato escluso per i primi motivi e accolto solo nei limiti in cui la doglianza sostanziale sulla disciplina delle sponsorizzazioni era sostenuta da un vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
L’anomalia motivazionale integra nullità della sentenza solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile; la CTR è stata censurata perché non ha motivato sulla decisiva questione dell’inerenza delle sponsorizzazioni.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio di omesso esame è stato escluso per le questioni processuali e riconosciuto come non decisivo rispetto al motivo accolto, centrato sulla carenza di motivazione della sentenza di merito.
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale non operano, secondo la decisione, per gli accertamenti "a tavolino" salvo i tributi armonizzati; per l’IVA il contribuente deve però indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, mostrando la non pretestuosità dell’eccezione.
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso; la doglianza è stata poi assorbita o comunque non accolta in via autonoma.
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto impositivo in materia IVA; la questione è rimasta assorbita rispetto all’accoglimento del quinto motivo.
Invocato per l’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria; la censura non ha condotto all’annullamento autonomo dell’atto.
art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002
Norma speciale sulle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, richiamata dalla ricorrente come fonte di una presunzione assoluta di inerenza o comunque di un regime favorevole non considerato dalla CTR.
Richiamato insieme alla disciplina speciale sulle sponsorizzazioni per sostenere la deducibilità dei costi; la CTR avrebbe dovuto confrontarsi con tale disciplina.
art. 1 del D.M. 19 novembre 2008
Invocato dalla ricorrente per il limite percentuale di inerenza/congruità delle spese di sponsorizzazione rispetto ai ricavi; la Corte registra la censura ma rinvia per nuovo esame.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che la CTR non abbia spiegato il ragionamento decisorio in modo sufficiente.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione della CTR è stata ritenuta carente sul punto decisivo.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non è configurabile, se non eccezionalmente, con riguardo a mere questioni processuali; quando il giudice decide nel merito la controversia, può ritenersi implicitamente respinta l’eccezione processuale incompatibile con la decisione adottata.
- Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di cui allo Statuto del contribuente non operano automaticamente negli accertamenti eseguiti "a tavolino"; per i tributi armonizzati, il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare che la mancata interlocuzione non sia stata meramente pretestuosa.
- La sentenza è nulla per vizio di motivazione solo quando la motivazione sia materialmente mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta una motivazione sintetica se consente comunque di comprendere il percorso logico decisorio.
- In tema di recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione, il giudice di merito deve confrontarsi con le allegazioni del contribuente sulla concreta inerenza e con l’eventuale disciplina speciale invocata; non è sufficiente qualificare la spesa come antieconomica senza spiegare perché ciò giustifichi l’accoglimento della pretesa erariale.
- Quando la parte invoca una disciplina speciale che incide sulla deducibilità o sull’inerenza di un costo, il giudice deve verificare espressamente se ricorrano i presupposti applicativi della norma speciale e non può limitarsi a una valutazione generica di sproporzione economica.
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