Cassazione Civile, Ordinanza n. 09963/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio industriale provinciale per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane in un determinato periodo. La società opponente aveva contestato sia l’effettivo svolgimento del servizio di depurazione, sia il criterio di quantificazione del credito, sostenendo che dovesse applicarsi l’art. 156 del d.lgs. 152/2006, con riparto tariffario secondo il sistema del gestore unico del servizio idrico integrato. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo parzialmente: revocato il decreto, la società era stata comunque condannata al pagamento di una somma inferiore. La Corte d’appello aveva poi rigettato il gravame, ritenendo che la nota prodotta dalla stessa opponente avesse valore ricognitivo delle prestazioni rese, e che la disciplina applicabile fosse quella speciale dell’art. 3 della L.R. Sardegna n. 10/2008 in attuazione dell’art. 172, comma 6, d.lgs. 152/2006, non già l’art. 156 del medesimo decreto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione di legge per l’esclusione dell’art. 156 e per il mancato riconoscimento dell’applicabilità del principio di recupero dei costi e della disciplina tariffaria nazionale; dall’altro, violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe travisato le domande e invertito l’onere della prova circa lo svolgimento del servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la disciplina regionale e statale: nel periodo transitorio previsto dall’art. 3 della L.R. n. 10/2008, i consorzi industriali provinciali operano in base al combinato disposto con l’art. 172, comma 6, d.lgs. 152/2006, senza necessità di convenzioni con il gestore unico e senza applicazione delle modalità di riscossione dell’art. 156 d.lgs. 152/2006. Ha inoltre dichiarato inammissibile il profilo di legittimità costituzionale perché formulato in modo generico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: i giudici di merito non avevano posto a carico della ricorrente la prova dei fatti costitutivi del credito, ma avevano valorizzato una nota ricognitiva prodotta dalla stessa società, idonea a provare l’esistenza del debito per entrambi i servizi; spettava poi alla società provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non si applica al rapporto in esame, perché disciplina i rapporti tra enti co-gestori del servizio e presuppone convenzioni o concessioni diverse da quelle del caso trattato
art. 172, comma 6, d.lgs. 152/2006
costituisce la base del regime transitorio di trasferimento degli impianti al gestore unico e, insieme alla legge regionale, regola il rapporto oggetto della lite
art. 3 L.R. Sardegna n. 10/2008
norma speciale che disciplina la fase transitoria e attribuisce la conduzione degli impianti ai nuovi consorzi industriali provinciali, escludendo la necessità di convenzioni con il gestore unico e l’applicazione dell’art. 156
richiamato dalla ricorrente per sostenere la distinta disciplina dei rifiuti rispetto alle acque reflue
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esclusione della gestione dei rifiuti dal regime del codice dell’ambiente
art. 9 dir. 2000/60/CE
invocato dalla ricorrente per il principio di recupero dei costi dei servizi idrici
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre omessa pronuncia e travisamento delle domande
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove
richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte ha escluso la violazione perché la prova del credito era stata in concreto fornita dalla stessa parte ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del primo motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato come parametro del secondo motivo per violazione di legge ed error in procedendo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel periodo transitorio disciplinato da normativa regionale attuativa dell’art. 172, comma 6, d.lgs. 152/2006, il rapporto tra gestore unico e consorzi industriali provinciali va regolato dalla disciplina speciale, non dalla disciplina generale sui rapporti tra co-gestori e sulla riscossione tariffaria prevista dall’art. 156 d.lgs. 152/2006.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un documento prodotto dalla stessa parte che poi contesta il credito, la parte non può in cassazione lamentare solo in astratto la violazione dell’onere della prova se quel documento è stato valorizzato come prova ricognitiva del debito.
- La contestazione del credito deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva: se il giudice ritiene provati i fatti costitutivi per effetto di una documentazione riconducibile alla stessa parte opponente, la censura deve investire tale specifica valorizzazione probatoria e non limitarsi a riproporre la tesi dell’insufficienza della prova avversaria.
- Le questioni di legittimità costituzionale formulate in modo generico e non specificamente argomentato sono inammissibili in sede di legittimità.
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