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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09960/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di un ente pubblico a un decreto ingiuntivo con cui era stato riconosciuto alla cooperativa appaltatrice un importo per revisione prezzi relativo alla realizzazione in concessione di un edificio scolastico. Il Tribunale aveva dichiarato parzialmente nullo il patto del capitolato che derogava al termine di decorrenza della revisione previsto dalla legge, revocato il decreto e poi, con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., liquidato in favore dell'appaltatrice una somma a titolo revisionale. La Corte d'appello aveva confermato tali decisioni. In Cassazione la cooperativa deduceva: 1) motivazione illogica e contraddittoria, perché la Corte territoriale aveva riconosciuto una data di aggiudicazione rilevante ai fini della revisione ma poi aveva fatto decorrere in concreto il termine dalla consegna lavori; 2) violazione dell'art. 33 l. 41/1986, assumendo che il termine dovesse decorrere dall'aggiudicazione e non dalla consegna; 3) omesso esame del fatto decisivo consistente nel riconoscimento del debito revisionale da parte dell'amministrazione tramite approvazione del certificato di collaudo senza riserve. L'ente resistente proponeva ricorso incidentale condizionato lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile, per asserita genericità, il motivo incidentale con cui aveva contestato la qualificazione del rapporto come appalto in concessione e quindi l'applicabilità della disciplina invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 33 l. 41/1986 alla sola aggiudicazione definitiva e non a quella provvisoria, con irrilevanza del tempo intercorso fino alla stipulazione del contratto; ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, rilevando che dal certificato di collaudo risultava l'avvenuta approvazione e quantificazione del compenso revisionale senza riserve da parte dell'amministrazione, sicché la questione riguardava solo il criterio di quantificazione e apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario. È stato inoltre accolto il ricorso incidentale, perché il motivo di appello incidentale dell'ente non era generico e andava esaminato nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura sulla motivazione, ma la Corte esclude il vizio denunciato per i primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È la base formale delle censure per violazione di legge proposte in ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 33 l. 41/1986

    La revisione prezzi negli appalti pubblici decorre dal secondo anno successivo all'aggiudicazione definitiva, non da quella provvisoria né dal mero intervallo fino alla stipulazione del contratto.

  • art. 2, primo comma, l. 37/1973

    È richiamato come norma che rende indisponibile il termine legale richiamato dal capitolato, impedendo la deroga convenzionale.

  • art. 186 quater c.p.c.

    L'ordinanza pronunciata a richiesta della parte, una volta rinunciata la sentenza, assume efficacia di decisione definitiva.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale per sostenere che la Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile, per genericità, un motivo che invece era specifico.

  • art. 633 c.p.c.

    È menzionato per il ricorso monitorio iniziale su cui si fondava il decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, il dies a quo va individuato nell'aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione provvisoria e il tempo intermedio fino alla stipula del contratto non incidono sul decorso del termine legale.
  • Quando l'amministrazione abbia già riconosciuto in linea di principio la spettanza della revisione prezzi per l'intera opera, la controversia sul solo momento iniziale di calcolo attiene alla quantificazione del diritto dell'appaltatore e non a una scelta discrezionale della PA.
  • L'approvazione del certificato di collaudo senza specifiche riserve sulla revisione prezzi può costituire riconoscimento del relativo credito, con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario.
  • L'appello incidentale non può essere dichiarato inammissibile per genericità se, dalla sua trascrizione, risulti una censura specifica idonea a contestare il capo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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