Cassazione Civile, Ordinanza n. 09962/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione, da parte di un Comune, di un fondo di proprietà privata per l'allargamento di una "trazzera". Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Messina, in sede di riassunzione, ha liquidato il risarcimento del danno dovuto ai proprietari, determinandolo in euro 14.300,00 sulla base di consulenze tecniche e riducendo il valore unitario stimato, in ragione della risalenza del fatto al 1966, da euro 32,50 al mq a euro 22,00 al mq. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e della normativa regionale siciliana, sostenendo che la domanda risarcitoria non fosse proponibile senza una previa pronuncia che imponesse alla PA la restituzione o l'acquisizione del bene; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., lamentando che la stima del danno fosse stata operata con un metodo sintetico-comparativo su dati non omogenei per tempo e luogo, e che avrebbe dovuto utilizzarsi un metodo analitico-ricostruttivo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione per avere la Corte d'appello riconosciuto rivalutazione monetaria e interessi sul capitale, nonostante asserite conclusioni diverse formulate in una successiva comparsa conclusionale da parte dei proprietari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché la questione introdotta era nuova, non risultava dedotta e trattata nei gradi di merito, e il ricorso difettava di autosufficienza; inoltre l'eccezione di giudicato sollevata dai controricorrenti è stata ritenuta attinente al merito della censura. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva correttamente liquidato il danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., utilizzando i parametri disponibili ma correggendo la stima del CTU alla luce della risalenza del fatto e senza aderire passivamente alla consulenza. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte ha ritenuto che il giudizio fosse stato deciso sulla base delle conclusioni formulate nell'atto di riassunzione e precisate all'udienza, mentre le successive conclusioni richiamate dal ricorrente non erano rilevanti per il principio di immutabilità delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. Il Comune è stato quindi condannato alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda risarcitoria non sarebbe proponibile se non con una pronuncia che imponga alla P.A. di restituire il bene o di acquisirlo; la Corte non affronta il merito della questione perché la censura è inammissibile per novità
art. 36 l. reg. Sicilia 2 agosto 2002
citato unitamente all'art. 42-bis dal ricorrente a sostegno della doglianza sull'assetto normativo dell'acquisizione o restituzione del bene occupato
art. 1 l. reg. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12
richiamato nel primo motivo come normativa regionale pertinente, senza specifica autonoma ratio decidendi
art. 2043 c.c.
fondamento della domanda risarcitoria per illecito occupativo; la Corte ribadisce che la liquidazione del danno può essere effettuata equitativamente sulla base di elementi probatori disponibili
art. 1226 c.c.
consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne precisamente l'ammontare
art. 2056 c.c.
richiamato come norma che, nel risarcimento del danno extracontrattuale, consente l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1226 c.c. per la liquidazione equitativa
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudizio è stato deciso sulle conclusioni originarie e precisate all'udienza
art. 189, comma 1, c.p.c.
richiamato per il principio di immutabilità delle conclusioni, che rende irrilevanti le conclusioni successive non coincidenti con quelle già precisate
art. 380-bis c.p.c.
menzionato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
menzionato nel dispositivo in relazione al contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non risultino trattate nei gradi di merito; la censura è inammissibile anche quando la parte non indichi specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta.
- La liquidazione del danno da fatto illecito, quando il preciso ammontare non sia dimostrabile, può essere effettuata in via equitativa sulla base degli elementi disponibili, purché il giudice non si limiti ad aderire acriticamente alla consulenza tecnica ma eserciti un apprezzamento critico dei dati acquisiti.
- Nella responsabilità extracontrattuale, la stima del bene o del pregiudizio può fondarsi su parametri comparativi anche non perfettamente omogenei, se il giudice li filtra e li adegua alla concreta vicenda ai fini della quantificazione equitativa del danno.
- Ai fini del decisum rilevano le conclusioni effettivamente rassegnate fino alla precisazione delle conclusioni e richiamate in udienza; successive difformi indicazioni contenute in atti ulteriori non incidono sul thema decidendum per il principio di immutabilità delle conclusioni.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice decide entro i limiti della domanda originaria e delle conclusioni precisate, anche se non considera successive manifestazioni processuali prive di rilevanza decisoria.
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