Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09964/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori eseguiti presso la sede di una facoltà universitaria. Il giudice di merito aveva condannato l'università al pagamento di una somma in favore dell'amministratore giudiziario della ditta appaltatrice per lavorazioni eseguite e per alcune riserve iscritte in contabilità. In appello l'università aveva contestato, tra l'altro, la decadenza dell'appaltatore per mancata attivazione della procedura amministrativa sulle riserve e per tardiva proposizione delle riserve stesse, la possibilità di desumere l'esistenza e il contenuto di una perizia di variante da una delibera di approvazione, la valutazione del merito delle riserve e l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello ha rigettato il gravame. Con il ricorso per cassazione l'università ha dedotto: 1) violazione degli artt. 42, 46 e 47 d.P.R. n. 1063/1962, assumendo che l'appaltatore fosse decaduto per non aver attivato la procedura di risoluzione amministrativa delle controversie sulle riserve e per decorso del termine di 60 giorni; 2) violazione degli artt. 167 e 180, comma 2, c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente eccepito la tardività delle riserve; 3) vizio di motivazione sulla natura e consistenza delle riserve e sulla c.t.u.; 4) violazione dell'art. 2041 c.c. per asserita inosservanza del principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento; 5) difetto di motivazione circa le condizioni di accesso alla causa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, secondo, terzo e quarto motivo inammissibili, perché, rispettivamente, non corrispondenti alla ratio decidendi, carenti di specificità o diretti a sollecitare un nuovo esame del merito, e perché la questione della sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. era nuova e non specificamente allegata nei gradi di merito. Il quinto motivo è stato ritenuto incomprensibile e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'università. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 46 del capitolato generale delle opere pubbliche, il termine di 60 giorni per agire in giudizio decorre dalla notificazione, a mezzo di pubblico ufficiale, della copia integrale ed autentica del provvedimento amministrativo che definisce la controversia sulle riserve; non basta una semplice comunicazione. Ha inoltre ritenuto che l'eccezione di decadenza per tardiva iscrizione delle riserve fosse eccezione di parte e che, nel caso concreto, fosse stata dedotta in modo non specifico, come correttamente rilevato dai giudici di merito. La doglianza sulla motivazione relativa alle riserve è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto e la c.t.u., non essendo più consentito il controllo sulla sufficienza della motivazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. Anche la censura sull'azione di ingiustificato arricchimento è stata dichiarata inammissibile perché introduceva per la prima volta la questione del principio di sussidiarietà. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 1063/1962

    disciplina la risoluzione amministrativa delle controversie sulle riserve nell'ambito delle opere pubbliche

  • art. 46 d.P.R. n. 1063/1962

    il termine di 60 giorni per proporre domanda giudiziale decorre dalla notificazione del provvedimento amministrativo che ha risolto la controversia; occorre una notificazione formale tramite pubblico ufficiale della copia integrale ed autentica dell'atto

  • art. 47 d.P.R. n. 1063/1962

    richiamato insieme agli artt. 42 e 46 nella disciplina delle riserve e della relativa decadenza

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per censurare la dedotta tardività dell'eccezione di decadenza delle riserve

  • art. 180, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere la tempestività delle difese sull'intempestività delle riserve

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento è stata ritenuta inammissibilmente censurata in cassazione perché la questione della sussidiarietà era nuova e non risultava dedotta in modo specifico nei gradi di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è ormai limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non alla rivalutazione del merito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a lavori pubblici, la decadenza dall'azione giudiziale dell'appaltatore decorre solo dalla notificazione formale del provvedimento amministrativo che definisce la controversia sulle riserve; una mera comunicazione non è sufficiente.
  • L'eccezione di tardiva iscrizione delle riserve è eccezione in senso proprio e deve essere sollevata in modo specifico e tempestivo dalla stazione appaltante; non è automaticamente ricompresa nell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o della c.t.u. sotto forma di vizio motivazionale, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
  • La censura relativa all'azione di indebito arricchimento non può essere proposta in cassazione come questione nuova, se il relativo profilo di sussidiarietà non risulta specificamente dedotto nei gradi di merito.
  • Un motivo di ricorso deve essere specifico e intelligibile: la censura generica o incomprensibile è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.