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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09958/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una banca aveva subito il furto di titoli di Stato e, in seguito, aveva ottenuto dal Ministero del Tesoro il rimborso del capitale, delle cedole e degli interessi maturati fino alla prescrizione. Sosteneva di aver versato IRPEG e ILOR in misura superiore al dovuto sugli interessi rimborsati e, dopo aver presentato istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria, aveva ricevuto dapprima una nota ritenuta favorevole e poi un atto di diniego sopravvenuto. Citava quindi l’Agenzia delle Entrate chiedendo la condanna al pagamento del rimborso e del danno. In appello, la banca contestava la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite riguardasse solo la liquidazione di un credito già riconosciuto dall’amministrazione; denunciava inoltre l’erronea interpretazione delle note amministrative, che a suo dire integravano riconoscimento del debito o accoglimento dell’istanza. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che il diritto al rimborso non fosse pacifico e che le comunicazioni dell’amministrazione fossero solo pareri o atti interlocutori, con conseguente giurisdizione del giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nelle controversie sui rimborsi d’imposta, la giurisdizione del giudice ordinario si configura solo se l’amministrazione abbia formalmente riconosciuto sia l’an sia il quantum del rimborso, senza residui profili di contestazione; altrimenti la lite resta devoluta al giudice tributario. Ha inoltre ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello delle note amministrative, escludendo che esse valessero come riconoscimento definitivo del debito o come accoglimento dell’istanza di rimborso. Ha quindi confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condannato la ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    le controversie sui rimborsi di tributi restano devolute al giudice tributario salvo formale riconoscimento integrale del diritto al rimborso da parte dell'amministrazione

  • art. 5 c.p.c.

    la giurisdizione si determina in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, ma ciò non vale a superare il dato della persistente contestazione della pretesa

  • art. 1988 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere un riconoscimento del debito, ma la Corte ha escluso che le note amministrative integrassero un riconoscimento idoneo

  • art. 2033 c.c.

    l'azione di indebito oggettivo davanti al giudice ordinario è ammissibile solo quando l'an e il quantum dell'indebito siano ormai incontestati

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico applicabile anche agli atti amministrativi non normativi

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico applicabile anche agli atti amministrativi non normativi

  • art. 1366 c.c.

    la buona fede è criterio interpretativo utilizzabile anche per gli atti amministrativi non normativi

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati dedotti motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 345 c.p.c.

    la produzione in appello di una sentenza tributaria è stata ritenuta ammissibile perché indispensabile ai fini della decisione

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso di imposte, la giurisdizione del giudice ordinario si radica solo se l'amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto in modo completo e definitivo il diritto al rimborso e la relativa quantificazione, senza residuare contestazioni sull'esistenza dell'obbligazione tributaria o sulle modalità di pagamento.
  • Se l'amministrazione contesta anche solo implicitamente la spettanza del rimborso, la lite non si trasforma in una semplice azione di indebito oggettivo, ma resta devoluta alla giurisdizione tributaria.
  • L'interpretazione degli atti amministrativi non normativi è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente, insufficiente o logicamente contraddittoria.
  • Le comunicazioni amministrative prive di destinatario diretto, di carattere definitivo o di indicazione puntuale del quantum possono essere qualificate come meri pareri o atti interlocutori, non come riconoscimenti di debito o accoglimenti definitivi dell'istanza.
  • Ai fini della giurisdizione, non è sufficiente la mera allegazione di un precedente orientamento favorevole dell'amministrazione se successivi atti, già prima dell'instaurazione della causa, mostrano che la pretesa restitutoria era ancora contestata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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