Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un comune aveva disposto l'occupazione d'urgenza e poi l'espropriazione parziale di terreni agricoli di proprietà di un privato per la realizzazione di una nuova arteria viaria. La terna ex art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 aveva stimato varie indennità; il comune aveva proposto opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'appello. Il proprietario si era costituito eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e chiedendone il rigetto. La Corte d'appello aveva rideterminato al ribasso l'indennità di espropriazione e quella di occupazione, escludendo dal deprezzamento della parte residua i pregiudizi da inquinamento ambientale/acustico e quelli connessi alle fasce di rispetto, e negando anche l'indennità aggiuntiva per coltivatore diretto/imprenditore agricolo. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'opposizione; (2) violazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 327/2001 per avere escluso dall'indennizzo il pregiudizio da inquinamento ambientale e acustico nella espropriazione parziale; (3) motivazione mancante/apparente per la riduzione equitativa del deprezzamento della parte residua; (4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in tema di mancata contestazione della qualità di imprenditore agricolo/coltivatore diretto; (5) ultrapetizione, perché la questione dell'indennità aggiuntiva non sarebbe stata introdotta dal comune con il ricorso; (6) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese, in ragione di una pretesa soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva comunque deciso nel merito; ha accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, nell'espropriazione parziale, ai fini della determinazione dell'indennità va considerata l'intera diminuzione patrimoniale subita, comprensiva anche della diminuita utilizzabilità della parte residua e del deprezzamento derivante dall'opera pubblica, e che la motivazione della Corte d'appello era apparente nella parte in cui aveva dimezzato in via equitativa il deprezzamento senza adeguata giustificazione; ha dichiarato assorbito il sesto motivo; ha rigettato il quarto e il quinto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva trascritto in modo puntuale gli atti processuali rilevanti per dimostrare la dedotta non contestazione o l'ultrapetizione. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice decide comunque la controversia nel merito, anche senza una specifica argomentazione sulla questione pregiudiziale dedotta.
Nell'espropriazione parziale rileva la diminuzione patrimoniale complessiva subita dal proprietario; il pregiudizio alla parte residua direttamente collegato all'opera pubblica può incidere sulla quantificazione dell'indennità.
art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001
Il pregiudizio alla porzione residua del fondo, derivante dall'opera pubblica realizzata, è suscettibile di indennizzo nell'espropriazione parziale.
La liquidazione equitativa richiede comunque l'enunciazione, almeno sommaria, delle ragioni che sorreggono il giudizio di equità.
La censura relativa alla non contestazione presuppone una specifica indicazione degli atti processuali rilevanti, non potendo la Corte supplire alla carenza del ricorso.
La parte che invoca il regime di non contestazione o l'errore nell'attribuzione dell'onere probatorio deve allegare e dimostrare in modo autosufficiente i fatti processuali rilevanti.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e adeguatamente articolati; la deduzione di errori processuali richiede puntuale individuazione dei fatti processuali.
Il ricorso per cassazione deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati a fondamento delle censure, pur senza eccessivo formalismo.
La censura sulle spese è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di accoglimento, anche parziale, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque deciso la domanda o l'eccezione nel merito, anche implicitamente, purché la relativa statuizione sia incompatibile con l'accoglimento della pretesa della parte.
- Nell'espropriazione parziale l'indennità deve tener conto non solo del valore della porzione ablata, ma dell'intera diminuzione patrimoniale, inclusi il deprezzamento e la ridotta utilizzabilità della parte residua quando il danno sia conseguenza diretta dell'ablazione e dell'opera pubblica realizzata.
- Il giudice che ricorra alla liquidazione equitativa deve indicare, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche che giustificano la quantificazione, altrimenti la motivazione è apparente.
- Le censure di error in procedendo e di non contestazione richiedono un ricorso autosufficiente: la parte deve trascrivere o indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, poiché la Corte di cassazione non può ricercarli autonomamente nel fascicolo.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione del principio di non contestazione non può fondarsi su affermazioni generiche: occorre dimostrare in modo specifico che il tema era o non era stato introdotto nel giudizio di merito.
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