Cassazione Civile, Ordinanza n. 31971/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali emerse sul tema.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, sono stati rideterminati categoria, classe e rendita catastale di cinque unità immobiliari ubicate in Roma, nella microzona Parioli. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo l'atto sufficientemente motivato e non superata dall'interessata la presunzione di legittimità dell'accertamento. In cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 3 L. n. 241/1990 e 1, comma 335, L. n. 311/2004, per difetto di motivazione dell'avviso, fondato su formule generiche e su un richiamo astratto a migliorie del contesto urbano e a comparazioni non specifiche con unità tipo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la sentenza posto indebitamente a carico della contribuente l'onere di provare l'illegittimità dell'atto, anziché gravare l'amministrazione della prova dei presupposti del riclassamento; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in relazione alla perizia di parte prodotta; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riferimento alla perizia di parte; 5) violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, sostenendone una lettura costituzionalmente orientata che escluda revisioni catastali massive o basate su criteri parametrici obsoleti.
Norme richiamate
art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato come norma che impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari.
Richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 1, c. 335, L. n. 311/2004
La Corte ribadisce che la revisione parziale del classamento si giustifica per la rilevante modifica del valore degli immobili nella microzona, ma l'atto deve motivare anche la ricaduta sul singolo immobile.
La censura della contribuente viene ritenuta assorbita; la sentenza impugnata viene comunque cassata per difetto di motivazione dell'atto.
art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente della sentenza di merito.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, cc. 3, 5, 6 e 7
È il contesto regolativo cui va ricondotta l'interpretazione dell'art. 1, comma 335; le caratteristiche edilizie dell'unità e il fattore posizionale assumono rilievo nella motivazione del riclassamento.
d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
Richiamato per il criterio della stima comparativa mediante unità tipo.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamato nel quadro normativo del classamento catastale.
Corte cost. n. 249/2017
Viene richiamata per affermare che la revisione parziale del classamento è costituzionalmente legittima se basata sulla modifica del valore nella microzona, ma richiede una motivazione rigorosa idonea a rendere note le concrete ragioni del diverso classamento.
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il presupposto legittimante è la significativa variazione del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale nella microzona; tuttavia l'avviso deve spiegare anche perché tale variazione incida sulla specifica unità immobiliare.
- L'atto di riclassamento catastale non può limitarsi a formule generiche o a un richiamo astratto al mutamento del contesto urbano: deve indicare, con motivazione rigorosa, gli elementi concreti che giustificano il passaggio di categoria, classe e rendita del singolo immobile.
- In materia di riclassamento catastale, le caratteristiche edilizie del fabbricato e il fattore posizionale rilevano non solo sul piano sostanziale ma anche su quello motivazionale dell'atto, perché consentono di collegare il dato microzonale alla concreta rendita attribuita.
- Quando il contribuente allega e trascrive compiutamente il contenuto motivazionale dell'avviso, il giudice deve confrontarsi con la reale motivazione dell'atto; una decisione che si fondi su presupposti diversi da quelli effettivamente espressi nell'avviso è censurabile per difetto di motivazione.
- Se la cassazione accerta che la motivazione dell'avviso è insufficiente e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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