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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12050/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento con cui venivano recuperati un credito IVA per l'anno 2017 e imposta di registro non versata per l'anno 2016. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto e l'appello dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle notifiche telematiche, sostenendo che la cartella fosse nulla/inesistente perché notificata da un indirizzo PEC dell'agente della riscossione non risultante nei pubblici registri, e che la questione fosse comunque rilevabile d'ufficio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe ritenuto provata la pretesa erariale nonostante la sospensione del procedimento e il contenuto dell'estratto di ruolo prodotto dall'Ufficio; 3) violazione degli artt. 6 e 7 della l. 212/2000, per avere la CTR escluso la necessità della notifica dell'avviso di liquidazione IVA prima della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato; 4) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe errato nel ritenere che il contribuente conoscesse già l'avviso di liquidazione, desumendolo dal pagamento effettuato due giorni dopo la notifica con indicazione del numero completo dell'avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per la notifica telematica della cartella è richiesto che l'indirizzo PEC del notificante sia tratto da pubblici elenchi, ma non che lo stesso coincida con uno specifico registro quale quello del destinatario; inoltre, anche l'uso di un indirizzo PEC del mittente non presente nei registri indicati non comporta nullità se la provenienza dell'atto è chiaramente desumibile e il contribuente non allega un concreto pregiudizio difensivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il principio di non contestazione opera sui fatti specificamente allegati e contestati, non sui documenti in sé; inoltre, la doglianza, per come formulata, mirava in sostanza a censurare un asserito travisamento della prova, profilo non deducibile nel modo prospettato. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati: per la riscossione di imposte non versate emerse da controllo automatizzato non è necessaria la previa notifica dell'avviso di liquidazione, che serve solo a consentire al contribuente di evitare o attenuare le sanzioni, mentre l'obbligo di pagamento del tributo e degli interessi resta integro; inoltre, il ricorrente non ha validamente scalfito l'argomento della CTR secondo cui il successivo pagamento con indicazione esatta dell'avviso dimostrava la conoscenza del preavviso. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    richiamato per censurare l'asserita novità della questione in appello; la Corte non accoglie la doglianza perché sorretta da autonoma ratio di infondatezza

  • art. 6 d.lgs. 82/2005

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione telematica e domicili digitali

  • art. 6-ter d.lgs. 82/2005

    richiamato dal ricorrente in tema di domicili digitali e pubblici registri

  • art. 3-bis l. 53/1994

    "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"

    norma base per la notificazione telematica; la Corte la interpreta nel senso che il requisito del pubblico elenco riguarda il mittente in termini generali, mentre per il destinatario opera la disciplina dell'elezione di domicilio digitale

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sui fatti specificamente allegati e non sui documenti prodotti; la deduzione di travisamento della prova non può essere veicolata come mera violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    il controllo automatizzato ex art. 54-bis legittima l'emissione della cartella senza previa notificazione di un avviso di liquidazione

  • art. 6, comma 1, l. 212/2000

    richiamato dal ricorrente; la Corte chiarisce che l'eventuale mancata sequenza del preavviso non determina nullità se non è frustrato lo scopo della previsione

  • art. 7 l. 212/2000

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 6 dello Statuto del contribuente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato come norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nella notificazione telematica di atti della riscossione, l'eventuale utilizzo da parte del mittente di un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri non comporta di per sé nullità, se dalla comunicazione è comunque identificabile la provenienza dell'atto e il destinatario non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il principio di non contestazione nel processo tributario opera sui fatti storici specificamente allegati e contestati, non può desumersi automaticamente dal contenuto di un documento prodotto in giudizio, e chi lo invoca in cassazione deve indicare in quale atto il fatto era stato dedotto e contestato o meno.
  • Il dedotto travisamento del contenuto oggettivo di un documento o di una prova non si corregge con la sola denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c.; quando la doglianza investe il contenuto della prova, occorre rispettare il corretto paradigma del vizio di legittimità o, nei casi previsti, della revocazione per errore di fatto.
  • In materia di riscossione di imposte emerse da controllo automatizzato, la mancata previa notifica dell'avviso di liquidazione non comporta nullità della cartella se la funzione dell'avviso è solo quella di consentire al contribuente di evitare o attenuare le sanzioni e lo scopo della procedura non risulta frustrato.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, quando la censura miri solo a ottenere una lettura alternativa dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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