Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, notificato via PEC, deducendone l’illegittimità sotto più profili: assenza di forma, sottoscrizione e autenticità dell’atto; inesistenza o nullità della notificazione telematica; illegittimità dell’affidamento del servizio di accertamento a una società concessionaria, in mancanza nell’atto dell’indicazione del titolo amministrativo legittimante e per asseriti vizi della procedura di affidamento; insussistenza del tributo per gli immobili sottoposti a sequestro penale preventivo, con conseguente sospensione del pagamento; omesso esame, da parte del giudice di merito, della documentazione attestante il sequestro di specifici immobili. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente ritenendo sanata la notifica PEC per raggiungimento dello scopo, legittimo l’affidamento del potere di accertamento alla concessionaria e irrilevante il sequestro ai fini dell’IMU 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica via PEC e alla validità formale dell’avviso, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo e l’equivalenza della firma digitale. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull’affidamento del servizio di accertamento e sulla legittimazione della concessionaria, osservando che il giudice tributario può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti, ma che nel caso concreto la documentazione prodotta dimostrava l’attribuzione del potere alla società affidataria e che l’atto richiamava comunque l’affidamento del servizio. Quanto al sequestro penale, ha escluso che il regime speciale introdotto dal codice antimafia comporti la sospensione dell’attività di accertamento o l’esenzione per l’IMU 2012, trattandosi semmai di disciplina sulla sospensione del pagamento dei crediti maturati in vigenza della misura e comunque non applicabile ai periodi d’imposta anteriori o in parte anteriori al sequestro. Ha infine ritenuto inammissibile l’ultimo motivo per difetto di interesse e, in ogni caso, per la presenza di doppia conforme sul vizio motivazionale.
Norme richiamate
il Comune non aveva depositato e notificato rituale controricorso, ma solo atto di costituzione con procura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; nel caso, il motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile.
artt. 20, 21, 22, 24, 71 d.lgs. n. 82 del 2005
invocati dalla ricorrente per contestare forma e sottoscrizione digitale dell’atto e la notifica via PEC.
richiamato in relazione alla notificazione a mezzo PEC.
richiamato dalla ricorrente sul tema della prova e autenticità della sottoscrizione.
la nullità della notifica è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo, con efficacia ex tunc.
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005
l’avviso di accertamento firmato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione nel regime temporale richiamato.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
attribuisce al giudice tributario il potere di valutare incidentalmente e disapplicare gli atti amministrativi presupposti.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato per l’albo dei concessionari e per la legittimazione della società affidataria del servizio.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
consente al Comune di affidare a terzi il servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali.
art. 63 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato per l’affidamento urgente/proroga contrattuale del servizio in assenza dell’aggiudicataria originaria.
art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159 del 2011
prevede un regime fiscale speciale per i beni immobili sequestrati/confiscati non definitivamente, ma non sospende l’accertamento; riguarda la sospensione del pagamento dei tributi maturati in vigenza della misura.
art. 32 d.lgs. n. 175 del 2014
indicato come disposizione che fa decorrere dal 1° gennaio 2014 il regime di sospensione per i tributi sugli immobili sequestrati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione telematica irregolare di un atto impositivo non ne determina necessariamente la nullità o l’inesistenza quando il destinatario abbia comunque ricevuto conoscenza effettiva dell’atto e abbia potuto tempestivamente esercitare il diritto di difesa; in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- La firma digitale dell’avviso di accertamento, nel regime normativo applicabile, soddisfa il requisito della sottoscrizione e non rende nullo l’atto per difetto di forma quando l’atto sia riconducibile all’ente impositore e validamente sottoscritto in via informatica.
- Nel processo tributario il giudice può valutare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi presupposti e disapplicarli, ma la disapplicazione richiede la deduzione e la dimostrazione di specifici vizi di legittimità dell’atto presupposto; non basta una contestazione generica della procedura a monte.
- Quando il Comune affida a terzi, ai sensi della normativa sulle entrate locali, il servizio di accertamento e riscossione, il soggetto concessionario è legittimato a compiere l’attività impositiva e a stare in giudizio nelle controversie relative a tale attività.
- Il regime speciale previsto per gli immobili sottoposti a sequestro o confisca non definitiva non elimina il potere di accertamento dell’imposta, ma incide semmai sul pagamento dei tributi maturati nei periodi disciplinati dalla norma; non comporta automaticamente l’esenzione per annualità anteriori o in parte anteriori alla misura.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando difetti l’interesse concreto a quel fatto oppure quando la censura investa una questione coperta da "doppia conforme" senza adeguata indicazione e dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
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