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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, notificato via PEC, deducendone l’illegittimità sotto più profili: assenza di forma, sottoscrizione e autenticità dell’atto; inesistenza o nullità della notificazione telematica; illegittimità dell’affidamento del servizio di accertamento a una società concessionaria, in mancanza nell’atto dell’indicazione del titolo amministrativo legittimante e per asseriti vizi della procedura di affidamento; insussistenza del tributo per gli immobili sottoposti a sequestro penale preventivo, con conseguente sospensione del pagamento; omesso esame, da parte del giudice di merito, della documentazione attestante il sequestro di specifici immobili. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente ritenendo sanata la notifica PEC per raggiungimento dello scopo, legittimo l’affidamento del potere di accertamento alla concessionaria e irrilevante il sequestro ai fini dell’IMU 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica via PEC e alla validità formale dell’avviso, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo e l’equivalenza della firma digitale. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull’affidamento del servizio di accertamento e sulla legittimazione della concessionaria, osservando che il giudice tributario può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti, ma che nel caso concreto la documentazione prodotta dimostrava l’attribuzione del potere alla società affidataria e che l’atto richiamava comunque l’affidamento del servizio. Quanto al sequestro penale, ha escluso che il regime speciale introdotto dal codice antimafia comporti la sospensione dell’attività di accertamento o l’esenzione per l’IMU 2012, trattandosi semmai di disciplina sulla sospensione del pagamento dei crediti maturati in vigenza della misura e comunque non applicabile ai periodi d’imposta anteriori o in parte anteriori al sequestro. Ha infine ritenuto inammissibile l’ultimo motivo per difetto di interesse e, in ogni caso, per la presenza di doppia conforme sul vizio motivazionale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione telematica irregolare di un atto impositivo non ne determina necessariamente la nullità o l’inesistenza quando il destinatario abbia comunque ricevuto conoscenza effettiva dell’atto e abbia potuto tempestivamente esercitare il diritto di difesa; in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • La firma digitale dell’avviso di accertamento, nel regime normativo applicabile, soddisfa il requisito della sottoscrizione e non rende nullo l’atto per difetto di forma quando l’atto sia riconducibile all’ente impositore e validamente sottoscritto in via informatica.
  • Nel processo tributario il giudice può valutare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi presupposti e disapplicarli, ma la disapplicazione richiede la deduzione e la dimostrazione di specifici vizi di legittimità dell’atto presupposto; non basta una contestazione generica della procedura a monte.
  • Quando il Comune affida a terzi, ai sensi della normativa sulle entrate locali, il servizio di accertamento e riscossione, il soggetto concessionario è legittimato a compiere l’attività impositiva e a stare in giudizio nelle controversie relative a tale attività.
  • Il regime speciale previsto per gli immobili sottoposti a sequestro o confisca non definitiva non elimina il potere di accertamento dell’imposta, ma incide semmai sul pagamento dei tributi maturati nei periodi disciplinati dalla norma; non comporta automaticamente l’esenzione per annualità anteriori o in parte anteriori alla misura.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando difetti l’interesse concreto a quel fatto oppure quando la censura investa una questione coperta da "doppia conforme" senza adeguata indicazione e dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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