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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01901/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da cinque avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, nonché da una successiva cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi riuniti della società; la Commissione tributaria regionale, in appello, aveva dichiarato inammissibile il gravame perché la società non aveva ottemperato all'ordine di regolarizzare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione mediante notifica al difensore costituito in primo grado e, inoltre, perché l'appello risultava sottoscritto da un difensore il cui incarico non era stato conferito nelle forme richieste dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 331 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la notifica dell'appello a Equitalia presso il domicilio eletto presso la sede sociale fosse valida e che non fosse dovuta la rinnovazione; (2) violazione dell'art. 331 c.p.c. per asserito difetto di procura al procuratore costituito, lamentando anche che il giudice d'appello avrebbe dovuto consentire la sanatoria; (3) violazione dell'art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000 e omesso esame di un fatto decisivo sulla chiarezza e motivazione dell'atto impositivo; (4) violazione dell'art. 8 l. n. 388 del 2000 e dell'art. 2697 c.c.; (5) omesso esame di un fatto decisivo sulla natura dei beni strumentali. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione almeno in relazione al capo concernente la cartella, sostenendo l'applicabilità del termine lungo semestrale per quella parte della sentenza, in quanto il relativo giudizio era stato introdotto dopo il 4 luglio 2009. La Corte ha distinto i capi relativi alla cartella da quelli relativi agli avvisi di accertamento, ritenendo tardivo il ricorso solo per il primo capo e non per i secondi, ma ha comunque dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo perché non specifico e non idoneo a censurare la ratio sulla nullità della notifica e sull'ordine di rinnovazione; il secondo perché privo di interesse, essendo la decisione sorretta anche dall'altra autonoma ratio relativa al contraddittorio; il terzo, quarto e quinto perché riproponevano questioni di merito assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello in sede regionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto tardivo il ricorso limitatamente al capo della sentenza relativo alla cartella di pagamento, poiché impugnato oltre il termine semestrale; ha invece escluso la tardività per i capi relativi agli avvisi di accertamento, ma ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso anche su tali capi. In particolare, il primo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e per mancata confutazione della ratio decidendi sulla nullità della notifica e sull'ordine di integrazione/rinnovazione del contraddittorio; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo comunque sufficiente una delle due rationes della sentenza d'appello; il terzo, quarto e quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a riproporre questioni di merito già assorbite nel giudizio di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e sono stati dati gli ulteriori provvedimenti conseguenti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    regola l'integrazione del contraddittorio nei casi rilevanti; la sua violazione può fondare l'inammissibilità del gravame se non si provvede alla regolarizzazione ordinata dal giudice.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare è di un anno per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 e di sei mesi per quelli introdotti successivamente, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009

    ha rilievo per individuare l'applicazione temporale del nuovo termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    la procura al difensore nel processo tributario deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore; la mancanza di tale forma è rilevante ai fini della validità dello jus postulandi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo come norma sulla motivazione delle decisioni tributarie, ma la censura è stata reputata non specifica.

  • art. 8, comma 7, L. n. 388 del 2000

    invocato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla motivazione dell'atto impositivo e ai profili di merito; la Corte non esamina il merito perché i motivi sono assorbiti/inammissibili.

  • art. 8 L. n. 388 del 2000

    richiamato unitamente all'art. 2697 c.c. nei motivi di ricorso, ma le censure sono dichiarate inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito per inammissibilità dei motivi.

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato per qualificare la riunione delle cause come ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato per la riunione di cause connessse; la Corte afferma che la riunione non determina osmosi processuale tra i distinti giudizi.

  • art. 39, secondo comma, c.p.c.

    escluso che vi sia continenza tra giudizio sull'avviso di accertamento e giudizio sulla cartella, per l'autonomia di causa petendi e thema decidendum.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la disciplina degli effetti dell'impugnazione dell'accertamento e dei rapporti con la cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali conseguenti alla decisione sfavorevole al ricorrente.

Massime di principio

  • Quando più cause tributarie sono riunite per ragioni di economia processuale, la riunione non elimina l'autonomia dei singoli giudizi: ai fini dell'impugnazione ciascun capo della sentenza va considerato separatamente se le cause restano scindibili e non inscindibili tra loro.
  • Nel processo tributario non sussiste continenza tra il giudizio sull'avviso di accertamento e quello sulla cartella di pagamento, perché la cartella è impugnabile solo per vizi propri e presenta una causa petendi distinta rispetto all'avviso.
  • Se una sentenza d'appello è sorretta da più rationes decidendi autonome e autosufficienti, l'impugnazione deve censurare tutte le rationes; la mancata critica anche di una sola di esse rende il ricorso inidoneo a conseguire la cassazione della decisione.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione la regola di diritto violata, i fatti processuali rilevanti e il contenuto dell'errore denunciato; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di specificità del motivo: il potere di esame diretto degli atti da parte della Corte presuppone comunque una censura ritualmente formulata.
  • Le censure di merito già assorbite dal giudice d'appello per una pronuncia pregiudiziale di inammissibilità non possono essere riproposte utilmente in cassazione se il ricorso non supera la barriera processuale che ha impedito l'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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