Cassazione Civile, Ordinanza n. 01888/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso avverso una serie di estratti di ruolo, sostenendo in sostanza che le cartelle di pagamento sottostanti fossero viziate e comunque mai validamente notificate, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR aveva rilevato che, secondo la documentazione prodotta dall’agente della riscossione, le cartelle risultavano regolarmente notificate e non impugnate nei termini, rigettando l’appello. In cassazione la società ha dedotto: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su eccezioni di prescrizione, illegittimità della pretesa per gli interessi e decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; (2) omessa decisione sulla violazione dell’art. 6 l. n. 212/2000, per mancata richiesta di chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo; (3) error in procedendo per avere la CTR escluso la nullità delle notifiche sulla base di documentazione ritenuta inidonea, con motivazione lacunosa e generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque infondati, osservando che il giudizio tributario ha natura impugnatoria e non consente un’azione di accertamento negativo sganciata dall’impugnazione della cartella; inoltre, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 esclude la diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo specifiche ipotesi di interesse ad agire. Ha escluso anche l’omessa pronuncia, poiché la CTR aveva comunque disatteso le censure per ragioni di rito, rilevando la notificazione delle cartelle e la mancata impugnazione nei termini. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato con precisione natura, contenuto e localizzazione della documentazione posta a fondamento della censura. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la CTR aveva comunque deciso, sia pure per ragioni di rito, sulle censure formulate dalla parte.
È stato richiamato nel contestare la mancata decisione su questioni riproposte in appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per l’error in procedendo e per l’omessa pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza della pretesa tributaria.
Richiamato per sostenere che l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
È stato interpretato nel senso di escludere la diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo specifiche e selezionate ipotesi di interesse ad agire; la norma è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi pendenti.
Richiamato per affermare che l’impugnazione delle cartelle doveva avvenire nei termini processuali previsti dal contenzioso tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tutela contro la pretesa impositiva deve essere esercitata mediante l’impugnazione dell’atto presupposto o dell’atto impugnabile previsto dall’ordinamento; non è configurabile una autonoma azione di accertamento negativo sganciata dall’atto da impugnare.
- L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la sua contestazione è ammissibile solo nelle ipotesi espressamente previste dall’ordinamento e in presenza di uno specifico interesse ad agire.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur non esaminando analiticamente ogni profilo dedotto, respinge le censure per ragioni di rito o comunque esclude la proponibilità della domanda o del motivo.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione o l’error in procedendo devono essere dedotti in modo specifico e autosufficiente, indicando con precisione i documenti o gli atti su cui il motivo si fonda e la loro collocazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella di pagamento comporta il consolidamento della pretesa, precludendo successive contestazioni sostanziali se non attraverso rimedi specificamente ammessi dall’ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01901/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01904/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01908/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01911/2024 del 18/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →