Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Una contribuente impugnò dinanzi al giudice tributario varie intimazioni di pagamento emesse in relazione a diverse cartelle esattoriali. I giudici di merito accolsero inizialmente i ricorsi ritenendo non provata la regolare notificazione delle cartelle, in particolare perché, a fronte della consegna del plico al portiere dello stabile, non risultava dimostrato l'ulteriore adempimento previsto dalla disciplina della notificazione a mezzo posta richiamata dai giudici di merito. In appello, la decisione fu confermata quasi integralmente, salvo una cartella per la quale la notifica risultava eseguita direttamente alla destinataria. L'agente della riscossione ricorse per cassazione deducendo violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 l. n. 890/1982, sostenendo che per la notifica diretta a mezzo posta della cartella non fosse necessaria la seconda raccomandata informativa e che, quindi, la CTR avesse errato nel ritenere invalida la notifica. La contribuente propose ricorso incidentale con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 per l'asserita tardività della documentazione prodotta dall'agente della riscossione solo in appello dopo la contumacia in primo grado; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per la mancata prova dell'effettivo contenuto delle raccomandate di notifica; 3) deduzione dell'inesistenza o invalidità dell'intero iter procedimentale per la sottoscrizione di avvisi di accertamento da parte di funzionari non abilitati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'agente della riscossione, ritenendo corretta la notifica delle cartelle eseguita direttamente a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 senza necessità della raccomandata informativa prevista dalla l. n. 890/1982. Ha quindi cassato in parte qua la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia uniformandosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, reputando infondati o non deducibili in cassazione i tre motivi proposti dalla contribuente. È stata altresì disposta la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.
Norme richiamate
Per la notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte del concessionario si applicano le norme del servizio postale ordinario; non è necessaria la successiva raccomandata informativa prevista per altre forme di notificazione.
Richiamato insieme all'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 come parametro normativo della notificazione degli atti tributari.
La disciplina della seconda raccomandata informativa non si applica alla notifica diretta a mezzo posta della cartella esattoriale eseguita ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
Non impedisce la produzione in appello di documenti anche da parte della parte rimasta contumace in primo grado, ove la produzione sia consentita dall'art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
Nel processo tributario consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche preesistente e anche se la parte era contumace in primo grado.
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non la produzione documentale in appello.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata trattata nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicazione della statuizione sul contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- In tema di riscossione delle imposte, la notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 è validamente perfezionata secondo le regole del servizio postale ordinario, senza necessità della raccomandata informativa prevista dalla l. n. 890/1982.
- Quando il plico è consegnato al portiere o comunque a persona che riceve la corrispondenza secondo le regole del servizio postale, la prova della notificazione può essere desunta dall'avviso di ricevimento e non richiede ulteriori adempimenti non previsti dalla disciplina applicabile.
- Nel processo tributario, la parte può produrre in appello documenti anche se era contumace in primo grado, poiché l'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione documentale e il divieto dell'art. 57 riguarda solo le eccezioni in senso stretto.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non trattate nei precedenti gradi di giudizio, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
- Nel contenzioso tributario, i vizi dell'atto impugnato devono essere tempestivamente dedotti nel thema decidendum del giudizio di merito; in sede di legittimità non può farsi valere per la prima volta la nullità dell'atto né lamentare l'omesso rilievo officioso del vizio.
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