Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01904/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il proprietario di un locale ad uso deposito e di un'adiacente area cortiliva adibita a parcheggio conveniva il condominio confinante e un'altra proprietaria, deducendo che l'area fosse pertinenziale al proprio immobile e chiedendo: l'accertamento, senza efficacia di giudicato, del proprio diritto di comproprietà sull'area cortiliva; la rimozione di fioriere e l'eliminazione di un muretto per ampliare l'accesso al fondo dominante e consentire il parcheggio di più autovetture; la condanna del condominio all'esecuzione dei lavori; il risarcimento/indennizzo pari al canone di locazione dei posti auto che assumeva di non aver potuto utilizzare. Il tribunale rigettava le domande e accoglieva la riconvenzionale di una convenuta ordinando la rimozione di una porta aperta sul muro perimetrale. In appello veniva confermata la decisione: la corte territoriale riteneva che l'atto di acquisto del ricorrente non includesse la quota dell'area cortiliva e che la domanda fosse stata impostata come rivendica/proprietà e non come azione di accertamento della servitù; inoltre reputava che l'ampliamento dell'accesso integrasse un aggravamento della servitù, non necessario al suo esercizio e potenzialmente pericoloso per il fondo servente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1079 c.c. per non avere la sentenza valorizzato la natura di diritto autodeterminato della servitù e per avere escluso una domanda di accertamento della servitù; 2) violazione degli artt. 1067 e 1362 c.c. per avere ritenuto che l'ampliamento dell'accesso costituisse aggravamento della servitù, senza considerare che il passaggio di un solo veicolo per volta sarebbe rimasto invariato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura muoveva da una lettura non corrispondente alla decisione impugnata: la Corte d'appello non aveva posto un problema di sola prova del titolo della servitù, ma aveva rilevato che la domanda introduttiva era stata proposta come accertamento della comproprietà dell'area cortiliva, non come specifica actio confessoria servitutis; inoltre, anche il richiamo ai diritti autodeterminati non poteva superare il principio di domanda, né supplire alla mancanza di allegazione del titolo e della corretta petitio. È stato poi osservato che, in ogni caso, il titolo invocato non dimostrava che il ricorrente fosse proprietario dell'area interessata, mentre la servitù eventualmente riguardava un diverso fondo. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, poiché volto a ottenere un riesame del merito sulla valutazione di aggravamento della servitù: la corte territoriale, anche sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto che la modifica richiesta non fosse necessaria al mero esercizio del passaggio e avrebbe creato un vuoto pericoloso e un aggravio per il fondo servente, per cui non vi era omessa verifica del limite posto dall'art. 1067 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1079 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente in relazione all'actio confessoria servitutis; la Corte osserva però che il carattere autodeterminato della servitù non elimina l'onere di proporre una domanda specifica e coerente con il diritto fatto valere.

  • art. 1067 c.c.

    È il parametro per valutare il divieto di aggravamento della servitù: la modifica richiesta non deve oltrepassare il contenuto originario del peso imposto al fondo servente; nella specie l'ampliamento dell'accesso è stato ritenuto aggravativo e non necessario al solo passaggio.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione della domanda e della nozione di allargamento dell'accesso; la Corte non ravvisa un errore ermeneutico decisivo, perché la censura mira in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e del contenuto della pretesa.

  • art. 818 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per escludere che dall'atto di acquisto derivasse la comproprietà dell'area cortiliva; la Corte di cassazione prende atto di tale ricostruzione senza sovvertirla.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato nel motivo di appello/cassazione sul tema della prova del titolo, ma la Corte rileva che il punto decisivo non era solo l'onere probatorio, bensì la difformità tra domanda proposta e diritto azionato.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente con riferimento al rogito prodotto come prova; la Corte non ne fa applicazione decisiva, essendo assorbente il rilievo sulla diversa domanda azionata.

  • art. 905 c.c.

    Norma citata dalla controparte nel giudizio di merito a proposito della porta aperta sul muro perimetrale e delle distanze; non è oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 1120 c.c.

    Richiamato nel contraddittorio di merito sulla modifica delle parti comuni; non è centrale nella ratio della decisione di cassazione.

  • art. 1136 c.c.

    Citato nel giudizio di merito in relazione alla delibera e ai poteri assembleari; non è decisivo nel provvedimento di legittimità.

  • art. 378 c.p.c.

    È menzionato con riferimento alla memoria depositata prima dell'adunanza; la Corte ne esclude l'utilità perché introduce una diversa prospettazione dei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per entrambi i motivi, ma la Corte rileva che le censure sono inammissibili perché mirano, in sostanza, a contestare la ricostruzione della domanda e la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Il carattere autodeterminato dei diritti reali non elimina il principio della domanda: l'attore deve comunque proporre una domanda specifica coerente con il diritto che intende far accertare, senza poter sostituire in cassazione una diversa qualificazione della pretesa.
  • Nei diritti reali autodeterminati, la deduzione del titolo è rilevante sul piano probatorio, ma non può sanare la mancata allegazione del corretto petitum o della corretta causa petendi quando la domanda proposta è radicalmente diversa.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito o della valutazione tecnica compiuta dai giudici di merito, specie quando la decisione sia sorretta da argomentazione logica e da consulenza tecnica.
  • L'ampliamento materiale dell'esercizio di una servitù può essere vietato se altera il rapporto originario tra fondo dominante e fondo servente e introduce un aggravamento non necessario al mero esercizio del passaggio.
  • La servitù deve essere esercitata nei limiti del titolo e in modo da non imporre al fondo servente un peso ulteriore rispetto a quello originariamente costituito; la comodità del dominante non coincide con la necessità giuridica dell'esercizio della servitù.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.