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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01908/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di alcuni immobili ad uso edilizio impugnava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, sostenendo che i fabbricati dovessero beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile prevista per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. A suo dire, il mancato rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria da parte del Comune aveva impedito il conseguimento del certificato di agibilità/abitabilità e, di riflesso, la vendita degli immobili. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione di legge, richiamando diverse disposizioni sull'agevolazione IMU per fabbricati inagibili/inabitabili e sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la riduzione; lamentava inoltre un difetto di motivazione della sentenza impugnata. La Corte osserva però che la doglianza agevolativa non era fondata perché la nozione di inagibilità/inabitabilità rilevante ai fini IMU attiene a un degrado fisico o a un'obsolescenza intrinseca dell'immobile, non alla sola mancanza di titoli edilizi o del certificato di abitabilità. La seconda parte del motivo, relativa ad altre esenzioni invocate, non era sviluppata e quindi è stata dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva escluso l'applicabilità della riduzione IMU perché gli immobili non erano dimostrati come inagibili o inabitabili in senso tecnico-fisico, ma risultavano piuttosto unità immobiliari sostanzialmente ultimate per le quali mancavano ancora i titoli abilitativi in sanatoria e il certificato di abitabilità. Ha inoltre affermato che il certificato di abitabilità non è presupposto dell'imposta né coincide con l'inagibilità rilevante ai fini dell'agevolazione. La parte del ricorso che richiamava ulteriori norme agevolative è stata dichiarata inammissibile per mancato sviluppo argomentativo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene usato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011

    la riduzione del 50% della base imponibile spetta solo per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, secondo una nozione tecnica e non meramente formale

  • art. 5 d.lgs. 504/1992

    richiamato quale criterio di determinazione della base imponibile IMU

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla riduzione per immobili inagibili o inabitabili; la Corte ne ribadisce la lettura restrittiva

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate a sostegno dell'agevolazione

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013

    richiamato dalla ricorrente, ma la relativa censura non è stata sviluppata e quindi è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1, comma 747, lett. b), l. 160/2019

    richiamato dalla ricorrente, ma la relativa censura non è stata sviluppata e quindi è stata dichiarata inammissibile

  • art. 14 preleggi

    le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti

  • art. 24, comma 1, d.P.R. 380/2001

    usato come riferimento per identificare i requisiti di agibilità/inabitabilità mancanti in senso tecnico-edilizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della riduzione della base imponibile IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, rileva una condizione oggettiva e intrinseca di degrado o obsolescenza del bene, non la sola mancanza del certificato di abitabilità o di altri titoli edilizi.
  • La nozione di inagibilità/inabitabilità fiscale non coincide con una mera irregolarità amministrativa o urbanistica dell'immobile, ma richiede l'obiettiva impossibilità di utilizzo per cause strutturali o funzionali non eliminabili con ordinaria o straordinaria manutenzione.
  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non è consentito estenderne l'ambito applicativo oltre i casi e le condizioni espressamente previsti dalla legge.
  • Quando una censura è solo indicata in rubrica ma non è sviluppata nell'argomentazione del motivo, essa può essere dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione.
  • Il certificato di abitabilità/agibilità non costituisce, di per sé, presupposto dell'imposizione immobiliare né prova sufficiente dell'inagibilità richiesta per l'agevolazione.

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