Cassazione Civile, Ordinanza n. 03997/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto costi esposti in fatture ritenute oggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione maggior IVA. Il contribuente è risultato soccombente in primo e secondo grado e ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Parallelamente, nelle more del giudizio di legittimità, ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197/2022; a fronte del diniego dell'Ufficio, ha impugnato anche tale provvedimento. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e della normativa processuale tributaria per asserita motivazione apparente della sentenza di merito, limitatasi a un richiamo all'avviso di accertamento. Con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, lamentando che la sentenza d'appello avesse recepito acriticamente la decisione di primo grado senza confrontarsi con la documentazione prodotta. Con il terzo ha denunciato violazione dei criteri sull'onere della prova in tema di operazioni inesistenti, sostenendo che l'accertamento si fondasse su mere presunzioni. Ha inoltre chiesto, in memoria, la restituzione delle somme versate invocando l'art. 69 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente l'opposizione al diniego di definizione agevolata e l'ha respinta, affermando che, ai fini dell'art. 1, comma 197, L. n. 197/2022, vanno computate solo le somme effettivamente già versate al momento della domanda e non quelle solo promesse in un piano rateale (come quelle della rottamazione delle cartelle). Ha quindi rigettato anche il ricorso principale: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, né vi era un vizio di motivazione per relationem; il terzo motivo è stato respinto perché, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Agenzia può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni, prova che nel caso concreto è stata ritenuta mancata. È stata inoltre ritenuta inammissibile e comunque infondata la domanda di rimborso formulata in memoria, perché l'art. 69 d.lgs. n. 546/1992 presuppone sentenze favorevoli nei gradi di merito, qui assenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
"Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio"
Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in cassazione, si computano solo i versamenti effettivamente già corrisposti al momento della domanda, non anche le somme che il contribuente si è solo impegnato a pagare in un piano rateale.
art. 1, comma 231 e ss. L. n. 197/2022
Richiamato come disciplina della rottamazione-quater cui il contribuente aveva aderito, distinta dalla definizione della lite sul presupposto atto impositivo.
Richiamato in giurisprudenza come precedente regime di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, utile a fondare l'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione avverso il diniego.
art. 39 d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
Richiamato come precedente disciplina condonistica, anch'essa posta a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione immediata del diniego.
Richiamato quale precedente normativo analogo in tema di definizione agevolata, per cui sono computabili i versamenti già effettuati in pendenza di giudizio.
Invocato dal ricorrente per denunciare asserita omessa pronuncia/motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza impugnata conteneva autonome argomentazioni.
Richiamato nel primo motivo insieme all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel contesto delle doglianze sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel primo motivo come norma processuale tributaria pertinente alla motivazione della decisione.
Invocato nei motivi relativi alla motivazione dell'avviso di accertamento e all'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondate le censure.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale/processuale nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per dedurre nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al 'minimo costituzionale'.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla solo in caso di mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione, non per insufficienza motivazionale.
Norma richiamata per la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale; la nuova domanda di rimborso è stata ritenuta inammissibile.
Riguarda il rimborso delle somme versate in esecuzione di sentenze favorevoli nei gradi di merito; non è applicabile quando il contribuente è soccombente in entrambi i gradi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo in relazione agli effetti economici della soccombenza (contributo unificato), senza ulteriori sviluppi nel testo.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale che impone un'interpretazione coerente con la capacità contributiva e con l'uguaglianza sostanziale.
art. 97 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale a sostegno dell'interpretazione sistematica della disciplina agevolativa.
art. 3, secondo comma, Cost.
Richiamato come fondamento del principio di eguaglianza sostanziale cui l'interpretazione della disciplina deve conformarsi.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. n. 197/2022, possono essere scomputate solo le somme effettivamente già corrisposte al momento della domanda; non rilevano gli importi semplicemente inclusi in un piano rateale ancora in corso di esecuzione.
- Le procedure di definizione agevolata della lite e di definizione dei carichi iscritti a ruolo sono tra loro autonome: i pagamenti effettuati nell'ambito della rottamazione delle cartelle non si imputano automaticamente alla definizione del diverso contenzioso sull'atto impositivo.
- Nel processo tributario, la motivazione per relationem è ammissibile solo se la decisione recepita è specificamente richiamata e criticamente vagliata in modo autonomo, così da consentire il controllo sulla ratio decidendi; la nullità ricorre solo se la motivazione è meramente apparente o incomprensibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono censurabili solo le anomalie motivazionali radicali, non la semplice insufficienza o il dissenso sulla valutazione del fatto.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta fornito tale quadro indiziario, incombe sul contribuente la prova rigorosa dell'effettiva esistenza delle operazioni, non surrogabile dalla sola regolarità formale delle fatture o delle scritture contabili.
- La domanda di rimborso delle somme versate ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 presuppone una pronuncia favorevole nei gradi di merito eseguita dal contribuente; in mancanza, non vi è titolo per ottenere la restituzione delle somme versate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03965/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03968/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03971/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03973/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03974/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03975/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →