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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03965/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio aveva recuperato un credito IVA ritenuto non spettante perché non esposto nella dichiarazione annuale dell’anno in cui il credito era maturato. In primo grado e in appello il contribuente aveva contestato la pretesa fiscale e, in Cassazione, ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo di avere già chiesto nel giudizio di primo grado l’accertamento del credito IVA con produzione dei registri e delle liquidazioni periodiche; (2) nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria, poiché la CTR aveva richiamato norme inconferenti e poi si era espressa sul merito del credito pur dichiarando nuova la relativa domanda; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe valorizzato una questione non posta a base della cartella; (4) violazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che l’IVA sarebbe detraibile anche se non dichiarata nell’anno di maturazione, purché il credito sia dimostrato; (5) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000 per mancata verifica amministrativa del credito secondo buona fede e leale collaborazione. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha anche chiesto l’estinzione per adesione alla definizione agevolata dei carichi, ma la domanda è stata respinta perché riferita ad altre cartelle.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza impugnata della CTR non era stata notificata ed era stata depositata il 9 settembre 2015; poiché il giudizio era stato introdotto nel 2012, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione ex art. 327, comma 1, c.p.c. scadeva il 9 marzo 2016. Il ricorso è stato invece richiesto per la notifica solo l’8 settembre 2016, quindi oltre il termine decadenziale. La Corte ha inoltre escluso che l’ordinanza di correzione di errore materiale, che aveva sostituito nel dispositivo l’espressione "accoglie l’appello" con "rigetta l’appello", potesse riaprire il termine di impugnazione, trattandosi di errore meramente evidente e non ambiguo. È stata quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base del controllo automatizzato da cui è derivata la cartella di pagamento.

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai giudici di merito sulla detraibilità del credito IVA, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dal ricorrente per contestare la declaratoria di novità delle domande in appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per inquadrare le doglianze del ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Richiamato per lamentare la violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Applicato quale termine lungo per proporre impugnazione in assenza di notifica della sentenza; il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto a tale termine.

  • art. 288, comma 4, c.p.c.

    Interpretato nel senso che la correzione di errore materiale riapre il termine di impugnazione solo se l’errore corretto genera un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione; non quando l’errore è evidente e meramente percepibile.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    Richiamata dalla parte per chiedere l’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, ma la richiesta è stata respinta perché riferita ad altre cartelle.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata non è notificata, il termine lungo per ricorrere per cassazione decorre dalla pubblicazione della decisione e la proposizione oltre tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La correzione di un errore materiale nel dispositivo non riapre automaticamente i termini di impugnazione: ciò avviene solo se l’errore corretto era idoneo a ingenerare un obiettivo dubbio sul contenuto effettivo della decisione; se invece la divergenza è meramente evidente, il termine resta ancorato alla sentenza originaria.
  • In presenza di una declaratoria di inammissibilità per ragioni processuali, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se formulati come violazioni di legge o vizi motivazionali.
  • La richiesta di estinzione del giudizio per definizione agevolata può essere accolta solo se la documentazione dimostra che la procedura riguarda proprio il carico oggetto del giudizio; la diversa riferibilità ad altre cartelle rende l’istanza infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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