Cassazione Civile, Ordinanza n. 03971/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva per l'anno d'imposta 2010, contestando costi e componenti negativi ritenuti non deducibili e Iva indebitamente detratta. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto il gravame dell'Ufficio. Nel giudizio di cassazione il fallimento della società ha proposto ricorso principale con cinque motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza d'appello perché la CTR aveva deciso senza dichiarare l'interruzione del processo, nonostante il fallimento della società intervenuto nelle more del giudizio; gli altri motivi censuravano varie statuizioni di merito sulla deducibilità delle quote di ammortamento del fabbricato, dei canoni di locazione e dei costi di gestione. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale contro la statuizione favorevole al contribuente sui costi di gestione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che il fallimento intervenuto in corso di causa determina l'interruzione automatica del processo anche nel giudizio tributario; la CTR, quindi, non poteva proseguire e pronunciare sentenza nei confronti della società come se fosse ancora in bonis. Sono stati ritenuti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il rinnovo del giudizio di appello e la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, legge fallimentare
"Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"
il fallimento comporta la perdita della capacità processuale del fallito e la pendenza del rapporto processuale in capo al curatore
art. 43, comma 3, legge fallimentare
"L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo"
l'apertura del fallimento produce automaticamente l'effetto interruttivo nei processi in corso, senza necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento
art. 300 c.p.c.
prima della modifica della legge fallimentare si riteneva necessario che l'evento fosse dichiarato o notificato secondo le regole dell'interruzione del processo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro utilizzato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per prosecuzione del giudizio nonostante l'interruzione
art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme processuali tributarie sulla interruzione del giudizio
art. 41 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme processuali tributarie sulla interruzione del giudizio
art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme processuali tributarie sulla interruzione del giudizio
art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario il termine per la riassunzione decorre da quando l'interruzione è stata dichiarata; quindi, se il giudice non dichiara l'interruzione, il termine non decorre
art. 372 c.p.c.
la causa interruttiva può essere dedotta e provata in cassazione mediante documenti prodotti dalla parte colpita dall'evento automatico
art. 157, comma 3, c.p.c.
non osta alla deducibilità della nullità da parte del soggetto colpito dall'evento interruttivo
art. 385, terzo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, l'apertura del fallimento di una parte determina, di regola, l'interruzione automatica del giudizio in corso, con conseguente nullità degli atti compiuti dopo l'evento e della sentenza pronunciata senza previa presa d'atto dell'interruzione.
- Nel processo tributario, la specialità dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 incide solo sul dies a quo del termine per la riassunzione, che decorre dalla dichiarazione dell'interruzione; se l'interruzione non viene dichiarata, il termine non inizia a decorrere.
- L'evento interruttivo automatico può essere fatto valere in cassazione con produzione documentale dalla parte colpita dall'evento, poiché la tutela predisposta dalle norme sull'interruzione opera in suo favore.
- La mera conoscenza del fallimento da parte del giudice o delle controparti non sana la prosecuzione del processo; occorre la prosecuzione del giudizio da parte del soggetto legittimato secondo le regole processuali, altrimenti la sentenza è nulla.
- L'assorbimento dei motivi di merito consegue all'accoglimento del motivo processuale che travolge l'intero giudizio di appello e impone la cassazione con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03965/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03968/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03973/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03974/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03975/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03977/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →