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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03971/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva per l'anno d'imposta 2010, contestando costi e componenti negativi ritenuti non deducibili e Iva indebitamente detratta. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto il gravame dell'Ufficio. Nel giudizio di cassazione il fallimento della società ha proposto ricorso principale con cinque motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza d'appello perché la CTR aveva deciso senza dichiarare l'interruzione del processo, nonostante il fallimento della società intervenuto nelle more del giudizio; gli altri motivi censuravano varie statuizioni di merito sulla deducibilità delle quote di ammortamento del fabbricato, dei canoni di locazione e dei costi di gestione. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale contro la statuizione favorevole al contribuente sui costi di gestione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che il fallimento intervenuto in corso di causa determina l'interruzione automatica del processo anche nel giudizio tributario; la CTR, quindi, non poteva proseguire e pronunciare sentenza nei confronti della società come se fosse ancora in bonis. Sono stati ritenuti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il rinnovo del giudizio di appello e la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, legge fallimentare

    "Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"

    il fallimento comporta la perdita della capacità processuale del fallito e la pendenza del rapporto processuale in capo al curatore

  • art. 43, comma 3, legge fallimentare

    "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo"

    l'apertura del fallimento produce automaticamente l'effetto interruttivo nei processi in corso, senza necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento

  • art. 300 c.p.c.

    prima della modifica della legge fallimentare si riteneva necessario che l'evento fosse dichiarato o notificato secondo le regole dell'interruzione del processo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro utilizzato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per prosecuzione del giudizio nonostante l'interruzione

  • art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme processuali tributarie sulla interruzione del giudizio

  • art. 41 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme processuali tributarie sulla interruzione del giudizio

  • art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme processuali tributarie sulla interruzione del giudizio

  • art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario il termine per la riassunzione decorre da quando l'interruzione è stata dichiarata; quindi, se il giudice non dichiara l'interruzione, il termine non decorre

  • art. 372 c.p.c.

    la causa interruttiva può essere dedotta e provata in cassazione mediante documenti prodotti dalla parte colpita dall'evento automatico

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    non osta alla deducibilità della nullità da parte del soggetto colpito dall'evento interruttivo

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario, l'apertura del fallimento di una parte determina, di regola, l'interruzione automatica del giudizio in corso, con conseguente nullità degli atti compiuti dopo l'evento e della sentenza pronunciata senza previa presa d'atto dell'interruzione.
  • Nel processo tributario, la specialità dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 incide solo sul dies a quo del termine per la riassunzione, che decorre dalla dichiarazione dell'interruzione; se l'interruzione non viene dichiarata, il termine non inizia a decorrere.
  • L'evento interruttivo automatico può essere fatto valere in cassazione con produzione documentale dalla parte colpita dall'evento, poiché la tutela predisposta dalle norme sull'interruzione opera in suo favore.
  • La mera conoscenza del fallimento da parte del giudice o delle controparti non sana la prosecuzione del processo; occorre la prosecuzione del giudizio da parte del soggetto legittimato secondo le regole processuali, altrimenti la sentenza è nulla.
  • L'assorbimento dei motivi di merito consegue all'accoglimento del motivo processuale che travolge l'intero giudizio di appello e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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