Cassazione Civile, Ordinanza n. 03973/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento emessa per sanzioni tributarie relative agli anni 2007-2011, sanzioni originate da atti di contestazione e irrogazione non impugnati. La Commissione regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo, in sintesi, che: a) la cartella fosse illegittima perché emessa senza considerare la sospensione cautelare degli avvisi di accertamento presupposti; b) il successivo rigetto nel merito dei ricorsi contro gli avvisi rendesse irrilevante la questione; c) non vi fosse onere di impugnare autonomamente gli atti di contestazione delle sanzioni, essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento. L'Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: primo, deduce violazione degli artt. 21 e 22 d.lgs. 546/1992 perché l'eccezione di tardività del ricorso originario sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; secondo, deduce violazione degli artt. 16 e 18 d.lgs. 472/1997 sostenendo che l'impugnazione dell'avviso di accertamento non esonera dall'autonoma impugnazione dell'atto di contestazione delle sanzioni; terzo e quarto motivo, poi assorbiti, concernono rispettivamente la cessazione degli effetti della sospensione cautelare e la diversità tra tributi e sanzioni applicate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbendo gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. In particolare, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, ritenendo non configurabile un litisconsorzio necessario tra ente creditore ed esattore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità degli atti esecutivi. Ha inoltre rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente. Nel merito, la Corte ha affermato che l'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio e non era preclusa in appello; ha poi chiarito che il procedimento di irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto a quello di accertamento del tributo, sicché l'impugnazione dell'avviso di accertamento non elimina l'onere di impugnare tempestivamente l'atto di contestazione delle sanzioni, né la sospensione cautelare dell'avviso impedisce l'iscrizione a ruolo delle sanzioni non tempestivamente contestate. La decisione di rinvio dovrà quindi riesaminare la tardività del ricorso originario e applicare il principio di autonomia tra accertamento e sanzioni.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"
non configura un litisconsorzio necessario tra ente creditore ed esattore; la disciplina attribuisce al concessionario un onere di chiamata in causa dell'ente creditore, la cui omissione espone il concessionario alle conseguenze della lite, senza imporre al giudice l'integrazione officiosa del contraddittorio
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
"Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto"
il ricorso per cassazione nel processo tributario resta soggetto alla disciplina generale del codice di procedura civile, salve le compatibilità previste dal rito tributario
consente agli avvocati di notificare atti a mezzo PEC anche per il ricorso per cassazione; la notifica telematica è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
il ricorso avverso l'atto tributario va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la preclusione opera solo se la questione è sollevata per la prima volta in cassazione e richiede accertamenti di fatto
viene richiamato per censurare l'omessa pronuncia, ma la Corte osserva che la questione di tardività era già stata dedotta in merito e quindi poteva essere esaminata
la doglianza sulla pretesa genericità dell'appello non può essere esaminata in cassazione se non è stata proposta con ricorso incidentale dalla parte vittoriosa nel merito teorico
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro formale del primo motivo, prospettato come vizio processuale per violazione delle norme sul termine e sulla rilevabilità officiosa dell'inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del secondo motivo, fondato sulla dedotta violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e procedimentali in materia di sanzioni tributarie
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni, prevedendo la notifica dell'atto di contestazione e le possibili scelte difensive del trasgressore
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
prevede che la sanzione sia irrogata contestualmente all'avviso di accertamento solo in taluni casi, altrimenti si procede con atto di contestazione separato
art. 18 d.lgs. n. 472 del 1997
l'atto di contestazione, se impugnato, si trasforma ex lege in provvedimento di irrogazione delle sanzioni
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
consente la definizione agevolata della controversia sanzionatoria pagando un terzo della misura indicata
art. 16, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
consente la presentazione di deduzioni difensive o l'impugnazione dell'atto di contestazione, con successiva irrogazione motivata delle sanzioni
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
richiamato solo nel quarto motivo assorbito, per la diversa base normativa delle sanzioni rispetto all'Iva oggetto degli avvisi di accertamento
il procedimento sanzionatorio è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo e non dipende dalla definitività di quest'ultimo
nel processo tributario, la tardività del ricorso comporta inammissibilità ed è rilevabile d'ufficio nei limiti indicati dalla giurisprudenza
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione dell'atto impositivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo il limite in cui la questione sia proposta per la prima volta in cassazione e richieda nuovi accertamenti di fatto.
- La disciplina del procedimento sanzionatorio tributario è autonoma rispetto a quella dell'accertamento del tributo: l'impugnazione dell'avviso di accertamento non esonera il contribuente dall'onere di impugnare separatamente e nei termini l'atto di contestazione delle sanzioni.
- La sospensione cautelare dell'avviso di accertamento non impedisce, di per sé, la definitività delle sanzioni derivanti da un autonomo atto di contestazione non tempestivamente impugnato.
- Nelle controversie relative alla riscossione di somme non limitate alla sola regolarità degli atti esecutivi, il concessionario della riscossione ha legittimazione passiva, ma non si configura un litisconsorzio necessario con l'ente creditore tale da imporre al giudice l'integrazione officiosa del contraddittorio.
- Nel giudizio di cassazione, la parte vittoriosa in appello che intenda far valere una questione preliminare o pregiudiziale decisa in suo sfavore deve proporre ricorso incidentale, non potendo limitarsi a riproporla nel controricorso.
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