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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03974/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato la dichiarazione della società per l'anno 2008, recuperando maggior imponibile ai fini IRES e IRAP. La società ha sostenuto che l'atto fosse nullo perché motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione diverso da quello effettivamente richiamato, non allegato e non conosciuto, con lesione del diritto di difesa. Ha inoltre dedotto che la documentazione su cui si fondava la pretesa fosse stata prodotta tardivamente in primo grado dall'Ufficio e non potesse essere utilizzata in appello, invocando le preclusioni di cui agli artt. 32, 58 e 23 del d.lgs. 546/1992 e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Con i motivi successivi ha censurato l'omesso esame di tali eccezioni e la pretesa integrazione postuma della motivazione dell'accertamento da parte dei giudici di merito. L'Agenzia ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha dedotto la tardività del ricorso introduttivo di primo grado, sostenendo che esso fosse stato proposto oltre il termine decadenziale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale: ha affermato che l'avviso di accertamento non è nullo quando la motivazione per relationem rinvii a un verbale non allegato, se il contribuente abbia comunque avuto piena conoscenza dell'atto richiamato e sia stato posto in condizione di difendersi; ha altresì precisato che la documentazione tardivamente prodotta in primo grado può essere utilizzata in appello, perché nel processo tributario i documenti già presenti nel fascicolo di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono utilizzabili nel grado successivo. Ha poi dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi con cui si denunciava omesso esame, ultrapetizione e violazione delle preclusioni processuali, rilevando anche la inammissibilità della commistione tra censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia, lo ha dichiarato inammissibile perché la questione sulla tempestività del ricorso originario si intrecciava con un possibile errore materiale nell'indicazione della parte ricorrente, profilo non scrutinabile in questa sede. Disposto infine il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità dell'incidentale condizionato e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere motivato; se rinvia a un atto non conosciuto o non ricevuto dal contribuente, questo va allegato salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto. La mancanza di allegazione non determina nullità quando la motivazione sia comunque sufficiente e il contribuente conosca l'atto richiamato.

  • art. 7 L. 212/2000

    La motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria deve essere chiara e comprensibile; la motivazione per relationem è legittima se consente al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario i termini di deposito documentale operano, ma la tardività del deposito di un documento in primo grado non ne impedisce l'utilizzo in appello se il documento sia già entrato nel fascicolo del processo.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    In appello possono essere prodotti nuovi documenti; inoltre, i documenti già depositati in primo grado, anche se tardivamente, restano acquisiti e possono essere richiamati/utilizzati nel grado di impugnazione.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Il termine di costituzione dell'Ufficio non è stato ritenuto idoneo, nel caso concreto, a precludere la produzione del documento posto a base della difesa, poiché la questione riguardava l'utilizzabilità probatoria dell'atto e non l'introduzione di eccezioni nuove rilevabili d'ufficio.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'inammissibilità di documenti estranei all'oggetto del giudizio; la Corte ha escluso la violazione valorizzando la natura probatoria del verbale e la sua acquisibilità nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice valuta documenti acquisiti al processo e non modifica la motivazione dell'atto impositivo; il richiamo al verbale corretto riguarda il piano probatorio, non una integrazione illegittima della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È inammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee (violazione di legge e vizio di motivazione) riferite alla medesima questione, salvo che sia possibile scinderle chiaramente; il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo e discusso, non mere argomentazioni difensive.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Il rispetto del termine per proporre ricorso introduttivo è condizione dell'azione e la relativa decadenza è rilevabile d'ufficio; tuttavia, nel caso esaminato, il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per la diversa questione dell'errore materiale nell'indicazione della parte ricorrente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese di legittimità sono state compensate in ragione della soccombenza reciproca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha precisato che non si applica alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario l'avviso di accertamento motivato per relationem non è nullo se il contribuente ha comunque conoscenza dell'atto richiamato e può esercitare pienamente il diritto di difesa; la mancata allegazione incide sul piano della prova, non automaticamente su quello della validità dell'atto.
  • La distinzione tra motivazione dell'atto impositivo e prova della pretesa è decisiva: il documento richiamato può essere prodotto in giudizio, anche in appello, e la sua acquisizione nel primo grado, seppur tardiva, può valere anche nel grado successivo.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in modo promiscuo censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. sulla medesima questione, se non è possibile isolare chiaramente il fatto storico decisivo asseritamente omesso.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non si configura quando la parte si limiti a criticare la valutazione giuridica del giudice o a prospettare le conseguenze di un fatto, senza indicare un preciso fatto storico controverso e decisivo.
  • Nel processo tributario i documenti già depositati nel fascicolo di primo grado restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e possono essere utilizzati in appello, anche se il deposito originario sia avvenuto oltre il termine ordinatorio o preclusivo invocato dalla parte.
  • L'eventuale errore materiale nell'indicazione del verbale richiamato nell'avviso può essere superato se dagli atti risulta con chiarezza quale sia il controllo effettivamente posto a base dell'accertamento e il contribuente ne abbia avuto conoscenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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