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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24779/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ultimo amministratore unico e liquidatore di una società, per il recupero a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, di costi relativi ad operazioni intercorse nell'anno d'imposta 2003 tra la società e un'altra impresa ritenute inesistenti dall'Amministrazione. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto, valorizzando sia il decorso di cinque anni tra precedenti verifiche su società considerate cartiere e l'accertamento alla società del contribuente, sia un'assoluzione in sede penale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme tributarie, processuali e probatorie, sostenendo che: il lasso temporale tra le verifiche non era pertinente; la sentenza penale non poteva fare stato nel giudizio tributario; il giudice di merito aveva attribuito rilievo esclusivo all'esito penale senza autonoma valutazione degli elementi istruttori, tra cui gravi indizi emersi anche in sede penale. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo omesso esame di fatti decisivi e difetto di legittimazione passiva/cessazione della materia del contendere per asserita inesistenza del soggetto e dell'oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo: ha affermato che era irrilevante il richiamo al tempo trascorso tra diversi accertamenti e che la sentenza penale assolutoria non aveva efficacia automatica nel processo tributario, dovendo essere valutata solo come elemento di prova insieme alle altre risultanze. Ha rilevato che la CTR aveva, in concreto, attribuito rilievo esclusivo all'esito penale senza svolgere un'autonoma e corretta valutazione del materiale probatorio, e inoltre aveva considerato un accertamento penale relativo ad anni diversi da quello oggetto di causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, perché fondato su censure miste e su questioni giuridiche non deducibili come omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c.; è stato altresì disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    richiamato nel motivo del ricorso principale come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne ricava un autonomo principio specifico; la censura è stata comunque accolta perché la CTR aveva male valutato la rilevanza della sentenza penale nel giudizio tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate nel motivo principale; la Corte sottolinea l'esigenza di autonoma valutazione delle prove da parte del giudice tributario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme violate; il giudice tributario deve valutare gli elementi probatori secondo le regole proprie del processo tributario, senza attribuire efficacia vincolante al giudicato penale.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato tra le norme violate, in relazione alla valorizzazione di presunzioni e indizi nel giudizio tributario.

  • art. 647 c.p.p.

    richiamato nel motivo principale; la Corte ribadisce che la sentenza penale irrevocabile non produce automatica autorità di cosa giudicata nel contenzioso tributario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo principale di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorso incidentale; la Corte precisa che, nel testo riformulato, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni giuridiche.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per affermare che nel processo tributario non operano i limiti probatori propri del processo penale e che sono ammissibili anche presunzioni semplici.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    menzionato perché il contribuente era stato assolto dal reato di dichiarazione fraudolenta connesso ai medesimi fatti fiscali; la Corte ribadisce che tale assoluzione non vincola il giudice tributario.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il difetto di legittimazione passiva e la cessazione della materia del contendere; la Corte non esamina nel merito la questione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale insieme ad altre norme, senza esame nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel ricorso incidentale come parametro della censura sulla legittimazione passiva; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel ricorso incidentale; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del mezzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in combinato disposto con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile, sia di assoluzione sia di condanna, non ha efficacia automatica di giudicato: può essere considerata solo come elemento di prova liberamente valutabile, in coordinamento con gli altri elementi istruttori acquisiti nel giudizio tributario.
  • L'assoluzione penale del contribuente, anche con formula piena, non impedisce di affermarne la responsabilità fiscale quando l'atto impositivo sia sorretto da presunzioni o indizi idonei secondo le regole probatorie proprie del processo tributario.
  • Il giudice tributario deve svolgere una valutazione autonoma e completa del materiale probatorio, senza attribuire rilievo esclusivo all'esito del processo penale.
  • Nel giudizio tributario sono ammissibili anche presunzioni semplici, che possono bastare a sostenere la pretesa fiscale pur non essendo sufficienti a fondare una condanna penale.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. può denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni giuridiche; è inammissibile la censura che mescoli profili di fatto e di diritto senza distinguerli chiaramente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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