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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24774/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2008. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 109, comma 5, e 108 del T.U.I.R., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la deducibilità delle spese pubblicitarie e nell'apprezzare il requisito dell'inerenza, senza considerare che lo stesso avviso di accertamento avrebbe riconosciuto l'esistenza e l'effettivo sostenimento di tali spese; con il secondo deduceva violazione dell'art. 108 T.U.I.R. e dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, oltre a omessa considerazione di fatti decisivi e violazione del principio di non contestazione e dell'art. 112 c.p.c., censurando l'affermazione di antieconomicità delle spese pubblicitarie; con il terzo lamentava omesso esame di fatti decisivi e di questioni giuridiche, in particolare la natura delle associazioni sportive dilettantistiche con cui erano stati stipulati i contratti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati. Ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche opera quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, senza che possano essere richiesti ulteriori requisiti, e che il solo criterio dell'antieconomicità non è sufficiente a superare tale presunzione. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la pertinenza e strumentalità delle spese rispetto all'attività d'impresa, nonché l'effettività della spesa ai fini delle imposte dirette e l'inerenza ai fini IVA. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non riferito a un fatto storico decisivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sui criteri di deducibilità dei componenti negativi; la Corte ha ritenuto che la CTR dovesse misurarsi con i presupposti legali della deducibilità e dell'inerenza.

  • art. 108 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in relazione alla deducibilità delle spese di pubblicità/sponsorizzazione; la Corte ha ritenuto che non potessero essere richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la censura si innestava sul tema della dimostrazione dei presupposti di deducibilità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e dell'erronea considerazione dell'atto di accertamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità evocata per i vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    È stata valorizzata come fonte della presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, operante al ricorrere dei presupposti normativi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la mancata considerazione della non contestazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Evocato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché privo del riferimento a un fatto storico decisivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Evocato per la dedotta violazione di legge in relazione ai primi due motivi.

  • Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017

    Richiamata come precedente conforme sulla presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche.

  • Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014

    Richiamata per il principio secondo cui il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Massime di principio

  • In presenza dei presupposti previsti dall'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di società sportive dilettantistiche beneficiano di una presunzione legale di inerenza e deducibilità, che non può essere neutralizzata dal solo rilievo dell'antieconomicità della spesa.
  • Il giudice di merito, quando è invocata la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, deve verificare i requisiti legali della fattispecie e non introdurre ulteriori condizioni non previste dalla norma.
  • Ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, il controllo giudiziale deve comunque confrontarsi con la pertinenza, strumentalità ed effettività della spesa rispetto all'attività esercitata, nei limiti in cui tali profili restino rilevanti alla luce della disciplina applicabile.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua un preciso fatto storico, principale o secondario, effettivamente decisivo e non esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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