Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24760/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto regolamento di competenza preventivo avverso un'ordinanza del Tribunale di Teramo che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società in accomandita semplice e della medesima socia accomandataria, aveva disposto la notifica dell'istanza di fallimento anche alla socia e fissato la trattazione unitamente ad altre procedure concorsuali riunite. Secondo la ricorrente, tale provvedimento avrebbe implicitamente affermato la competenza del Tribunale di Teramo, ma la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Roma perché la revoca della concessione regionale alla farmacia e la pubblicazione nel registro delle imprese della revoca del titolo avrebbero determinato l'estinzione del soggetto imprenditoriale collettivo e la non fallibilità per decorso del termine annuale ex art. 10 legge fallimentare. Ha inoltre rappresentato la pendenza di una procedura di esdebitazione dinanzi al Tribunale di Roma, incompatibile con la pendenza della procedura fallimentare.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza. Ha osservato che il provvedimento impugnato non conteneva una decisione, nemmeno implicita, sulla competenza: si trattava di un'ordinanza che disponeva la prosecuzione del procedimento senza previa rimessione della causa in decisione, e dunque non impugnabile con regolamento. Inoltre, la censura relativa alla cancellazione della società dal registro delle imprese attiene al merito della domanda di fallimento ai sensi dell'art. 10 legge fallimentare e non a un criterio di competenza. Per tali ragioni, pur enunciando che la competenza territoriale fallimentare è funzionale e inderogabile ex art. 9 legge fallimentare e artt. 28 e 38 c.p.c., la Corte ha respinto il ricorso e confermato la competenza del Tribunale di Teramo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9 l. fall.

    individua il criterio di competenza territoriale del tribunale fallimentare, qualificata dalla Corte come funzionale e inderogabile

  • art. 10 l. fall.

    la verifica della cancellazione della società e del decorso del termine annuale attiene al merito della domanda di fallimento, non al criterio di competenza

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato per affermare il carattere inderogabile della competenza territoriale fallimentare

  • art. 38, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il regime di rilevabilità e della competenza inderogabile

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che decidano, anche implicitamente ma in modo univoco, sulla competenza; non basta un'ordinanza che disponga la prosecuzione del giudizio davanti al medesimo giudice.
  • Quando il giudice non si spoglia della causa e non rimette la decisione a sé conclusa la fase istruttoria, la sua ordinanza di prosecuzione non è impugnabile con regolamento di competenza, salvo che il giudice stesso qualifichi in modo inequivoco e definitivo la propria statuizione sulla competenza.
  • Le questioni sulla fallibilità del debitore, sulla cancellazione dal registro delle imprese e sul decorso del termine annuale ex art. 10 l. fall. attengono al merito della domanda di fallimento e non costituiscono criteri di competenza.
  • La competenza territoriale del tribunale fallimentare è qualificata come funzionale e inderogabile e si determina secondo il criterio legale previsto dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.