Cassazione Civile, Ordinanza n. 24757/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina dalla cessione bonaria di un immobile di proprietà della ricorrente in favore dell'ente di edilizia abitativa resistente. In un precedente giudizio la Corte di cassazione aveva già rigettato il ricorso della proprietaria, confermando che il prezzo della cessione dovesse essere determinato secondo i criteri dell'indennità di esproprio previsti da una legge provinciale del 1972, e non secondo il più favorevole criterio del valore di mercato introdotto da una successiva legge provinciale del 1993. La ricorrente aveva quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso quella decisione, ma la revocazione era stata rigettata. Con l'odierno ricorso la stessa parte impugna la sentenza resa in sede di revocazione deducendo due errori di fatto: primo, che la Corte avrebbe male qualificato la censura originaria, confondendo l'omessa considerazione di una normativa sopravvenuta con un travisamento normativo; secondo, che la Corte avrebbe contraddittoriamente preso atto di un fatto pacifico relativo ai criteri di determinazione del prezzo, per poi negare l'errore revocatorio perché la censura atteneva a valutazioni giuridiche. La ricorrente chiede anche di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, primo comma, c.p.c., nella parte in cui escluderebbe la revocazione contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione, ritenendo la disciplina lesiva dell'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente e respinto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, primo comma, c.p.c. Ha affermato che non vi è violazione dell'art. 3 Cost. perché non sono omogenee le situazioni poste a confronto e perché prevalgono le esigenze di stabilità del giudicato, certezza dei rapporti giuridici e ragionevole durata del processo. Nel resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ribadito che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non è a sua volta impugnabile per revocazione, e che contro le decisioni della Cassazione rese in tale sede non è esperibile neppure il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., poiché il controllo di legittimità è già stato effettuato. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio presuppone un errore percettivo su un fatto decisivo, non una valutazione giuridica o interpretativa della norma applicabile.
La revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa nei limiti e con i presupposti dell'art. 395 c.p.c., richiamati dalla norma.
"non puo. essere impugnata per revocazione la senten_za pronunciata nel giudkio di revocazione"
Esclude la revocazione avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, anche se emessa dalla Corte di cassazione.
art. 3 Cost.
Non è violato il principio di uguaglianza dall'esclusione della revocazione contro la sentenza resa in revocazione, trattandosi di situazioni non omogenee.
art. 111, secondo comma, Cost.
Il giusto processo comprende anche la ragionevole durata, che sostiene l'esigenza di definizione stabile del giudizio.
art. 111, settimo comma, Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione non è utilizzabile contro provvedimenti per i quali il controllo di legittimità della Suprema Corte sia già stato svolto.
Richiamato come norma espressiva dell'esigenza di stabilità del giudicato.
Richiamato come norma espressiva dell'autorità del giudicato e della certezza dei rapporti giuridici.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Parametrizza l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza resa dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non è ulteriormente impugnabile per revocazione, ai sensi dell'art. 403, primo comma, c.p.c.
- L'errore di fatto revocatorio non può consistere nella critica alla qualificazione giuridica della censura o nella diversa valutazione della norma applicabile, ma richiede una falsa percezione di un fatto decisivo non controverso.
- L'esclusione di un ulteriore rimedio impugnatorio contro la decisione resa in revocazione non viola l'art. 3 Cost. quando le situazioni poste a confronto non sono omogenee e quando prevalgono le esigenze di certezza del diritto, stabilità del giudicato e ragionevole durata del processo.
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è esperibile contro provvedimenti della Cassazione in cui il controllo di legittimità sia già stato integralmente esaurito.
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