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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24758/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie rese da una struttura privata convenzionata negli anni 1995, 1997, 1998 e 1999. Il credito era stato ceduto a una società di factoring e, per parte successiva, a un'ulteriore società cessionaria. In primo grado era stato opposto un decreto ingiuntivo; in appello la Corte territoriale aveva confermato il decreto quanto alla sorte capitale e rigettato il resto, ritenendo debitore l'azienda sanitaria territorialmente competente e non la Regione Lazio. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 10, d.l. 324/1993 conv. in l. 423/1993, sostenendo che, per effetto della delibera regionale e della normativa speciale, il soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento fosse la Regione Lazio, quale ente incaricato del pagamento; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla cessione di crediti verso la P.A. e ha sostenuto che la cessione avrebbe richiesto l'accettazione dell'amministrazione debitrice ceduta. Le controparti hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che la questione della titolarità del rapporto fosse stata tardivamente sollevata dall'azienda sanitaria solo in appello. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso incidentale perché la titolarità del diritto controverso, se desumibile dagli atti, è rilevabile d'ufficio e non costituisce eccezione in senso stretto quando non introduca fatti nuovi. Sul merito, ha accolto il primo motivo del ricorso principale: ha affermato che l'art. 1, comma 10, d.l. 324/1993 continua ad applicarsi anche dopo la riforma sanitaria del 1992 e successive modifiche, e che la Corte d'appello aveva errato nel considerarlo tacitamente abrogato senza verificare, attraverso la delibera regionale, quale ente fosse stato incaricato del pagamento. Ha invece rigettato il secondo motivo, chiarendo che il divieto di cessione senza adesione della P.A. dell'art. 70 r.d. 2240/1923 riguarda solo rapporti di durata come appalto e somministrazione, non la cessione di crediti derivanti da altri contratti, che resta soggetta alla disciplina ordinaria codicistica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale; ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà accertare, alla luce della normativa speciale e della delibera di Giunta regionale, quale sia il soggetto obbligato al pagamento del credito relativo alle prestazioni sanitarie. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, d.l. 324/1993 conv. in L. 423/1993

    nei rapporti con le strutture private convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative ipettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corriipettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente"

    La disposizione continua ad applicarsi anche dopo la riforma sanitaria ed individua come debitore l'ente incaricato del pagamento, non necessariamente l'azienda sanitaria territorialmente competente.

  • d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato come fonte della riforma del servizio sanitario nazionale, ma non è ritenuto idoneo a determinare un'abrogazione tacita della norma speciale del 1993.

  • L.R. Lazio n. 18/1994, art. 2, comma 2, lett. c)

    È richiamata insieme alla normativa statale per individuare la disciplina regionale organizzativa e finanziaria, da verificare in concreto mediante la delibera di Giunta.

  • art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240

    Il divieto di cessione senza adesione della P.A. si applica solo ai rapporti di durata come appalto e somministrazione, non alla cessione di crediti derivanti da altri contratti.

  • art. 9 legge n. 2248/1865 all. E

    È richiamato dalla ricorrente ma la Corte non vi ravvisa ostacolo alla cedibilità del credito nel caso concreto.

  • art. 1260 c.c.

    È indicato come regola generale di cedibilità dei crediti anche senza consenso del debitore, salvo le deroghe speciali.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di crediti per prestazioni sanitarie rese da strutture convenzionate, la norma speciale che individua come debitore l'ente incaricato del pagamento non perde efficacia per il solo fatto della riforma del servizio sanitario nazionale, dovendosi verificare in concreto quale soggetto sia stato designato quale pagatore.
  • La legittimazione passiva nelle controversie relative a tali crediti va accertata esaminando il quadro normativo e gli atti regionali attuativi; non può essere esclusa o affermata in astratto solo in base alla veste dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
  • La titolarità del rapporto controverso, quando emerge dagli atti di causa, è questione rilevabile d'ufficio e non costituisce eccezione in senso stretto se si risolve nella mera negazione dei fatti costitutivi o in questioni di diritto.
  • Il divieto di cessione senza adesione della pubblica amministrazione previsto per i rapporti di durata, come appalto e somministrazione, non si estende automaticamente a ogni credito vantato verso la P.A.; fuori da quei casi opera la disciplina ordinaria della cedibilità del credito.
  • Quando una norma speciale individua l'ente debitore in funzione di modalità di finanziamento o pagamento, il giudice deve accertare il concreto incarico di pagamento prima di decidere sulla legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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