Cassazione Civile, Ordinanza n. 24776/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva respinto il suo appello e confermato l'annullamento, da parte della CTP di Bologna, di un avviso di accertamento IRPEF relativo agli anni 2005-2007. Il ricorso si fondava su due motivi: con il primo, l'Amministrazione deduceva la violazione dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 e la falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 212/2000 e 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come sostanziale e non retroattiva la disciplina sul contrasto all'evasione mediante capitali detenuti all'estero; con il secondo, denunciava la violazione degli artt. 4, 5, comma 2, e 6 del D.L. n. 167/1990, assumendo che la CTR, pur ritenendo utilizzabile la c.d. lista Falciani, avrebbe dovuto confermare sia la pretesa impositiva basata sulla presunzione di redditività sia le sanzioni applicate con l'atto di contestazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che la presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 per investimenti e attività finanziarie in Stati o territori a fiscalità privilegiata non ha efficacia retroattiva, perché ha natura sostanziale e non processuale. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva erroneamente collegato in modo automatico l'illegittimità degli avvisi di accertamento all'illegittimità delle sanzioni: queste ultime, irrogate ex art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990, hanno titolo autonomo e sanzionano la violazione dell'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, a prescindere dall'accertamento di evasione fiscale connessa alle attività estere non dichiarate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009
la presunzione di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ha natura sostanziale e non può applicarsi retroattivamente
richiamato dalla ricorrente come parametro sulla irretroattività delle disposizioni tributarie
richiamato dalla ricorrente come parametro generale di irretroattività della legge
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione
prevede l'obbligo dichiarativo relativo alle attività finanziarie detenute all'estero; la sua violazione è sanzionabile indipendentemente dall'accertamento dell'evasione
art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990
stabilisce una sanzione avente titolo autonomo per l'omessa dichiarazione delle attività estere
richiamato dalla ricorrente nel motivo concernente la disciplina delle sanzioni e degli obblighi dichiarativi
Massime di principio
- La presunzione legale di evasione introdotta per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e, in difetto di espressa previsione, non si applica ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Le sanzioni previste per l'omessa dichiarazione di attività finanziarie estere hanno titolo autonomo rispetto all'accertamento del maggior reddito; possono essere irrogate anche se la pretesa impositiva sia annullata, purché risulti violato l'obbligo dichiarativo previsto dalla normativa vigente.
- In materia tributaria, il giudice di merito non può confondere il destino dell'accertamento d'imposta con quello dell'atto sanzionatorio quando i rispettivi presupposti e finalità siano distinti.
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