Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su plurime cartelle esattoriali per tributi e imposte varie, per un importo complessivo indicato in euro 281.806,87, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in appello, aveva dichiarato inammissibile l’intervento dell’agente della riscossione e aveva accolto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo provata la notifica delle cartelle sulla base delle relate e delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. 546/1992, sostenendo la nullità dell’appello perché l’Agenzia delle Entrate sarebbe stata difesa in primo grado e in appello da un avvocato del libero foro; 2) violazione dell’art. 2719 c.c., assumendo che la CTR non avrebbe potuto ritenere provata la notifica in base a copie degli avvisi di ricevimento non essendovi produzione degli originali e a fronte del disconoscimento della conformità; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti azionati dall’Agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dall’intestazione della sentenza impugnata, risultava che l’Agenzia delle Entrate non era stata assistita da un professionista del libero foro, ma era comparsa direttamente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la CTR aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione, che la notifica delle cartelle era stata provata mediante produzione di copia della documentazione, in particolare degli avvisi di ricevimento; la Corte ha richiamato l’art. 2719 c.c. e il principio per cui il disconoscimento della copia deve essere espresso, specifico e non generico, restando comunque il potere del giudice di accertarne la conformità anche aliunde. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato senza autosufficienza: la ricorrente non aveva indicato in quale atto processuale avesse sollevato l’eccezione di prescrizione né aveva trascritto o riassunto i passaggi rilevanti degli atti difensivi, impedendo il controllo della dedotta omissione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia, ma la censura è stata ritenuta infondata in fatto
richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità dell’appello; la Corte ha escluso la violazione sulla base della composizione della difesa risultante dagli atti
le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta
la copia non autenticata può fare prova se non è specificamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere espresso, specifico e non generico, e resta salva la possibilità del giudice di verificare la conformità anche con altri elementi di prova
richiamato come norma sui motivi di ricorso per cassazione, sia per la dedotta violazione di legge sia per il vizio di omessa pronuncia
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sua violazione è stata posta a base della declaratoria di inammissibilità del terzo motivo per difetto di autosufficienza
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente e riportare nel ricorso il contenuto degli atti e documenti rilevanti
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione all’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario la contestazione della notificazione di cartelle o atti presupposti non può essere generica: se l’Amministrazione produce copie degli avvisi di ricevimento o altra documentazione idonea, il contribuente deve formulare un disconoscimento espresso, specifico e non equivoco della conformità all’originale.
- La prova della notifica può essere ritenuta raggiunta anche mediante copie non autentiche quando la parte controinteressata non abbia tempestivamente e specificamente contestato la conformità; in ogni caso il giudice di merito può accertare la conformità anche attraverso ulteriori elementi probatori.
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di error in procedendo è inammissibile se il ricorso non è autosufficiente: occorre indicare dove la questione è stata dedotta nei gradi di merito e trascrivere o riassumere gli atti rilevanti in modo da consentire il controllo della Corte.
- La deduzione di nullità dell’appello o di vizi della rappresentanza processuale deve poggiare su una ricostruzione puntuale degli atti processuali; una contestazione smentita dall’intestazione o dagli atti di causa è infondata.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio compiuta dal giudice di appello, salvo i limiti propri del vizio denunciato.
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